Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31927/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il difensore dell'interessato ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra cinque sentenze irrevocabili di condanna. Nel ricorso si articolavano due censure: la prima denunciava la violazione delle norme processuali sulla partecipazione del detenuto all'udienza, assumendo che non fosse stata consentita la sua presenza; la seconda deduceva un vizio di motivazione, sostenendo che le condotte fossero omogenee e quindi espressive di un medesimo disegno criminoso. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché l'art. 666 c.p.p. non prevede la partecipazione personale del detenuto se non a sua richiesta, richiesta che non risultava essere stata formulata. Il secondo motivo è stato giudicato generico, poiché non confrontava specificamente la motivazione dell'ordinanza e si limitava a richiamare l'omogeneità dei reati, senza spiegare perché cinque reati in materia di stupefacenti commessi nell'arco di quattro anni dovessero derivare da un unico programma criminoso e non da uno stile di vita criminoso, come ritenuto dal giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Nel procedimento di esecuzione non è prevista la partecipazione personale dell'interessato come regola generale; il detenuto può essere sentito, collegato a distanza o tradotto solo se ne fa richiesta.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione la partecipazione personale del detenuto all'udienza non è automatica: occorre una richiesta dell'interessato, in mancanza della quale non è configurabile la violazione denunciata.
  • Il vizio di motivazione in cassazione deve confrontarsi in modo specifico con l'ordinanza impugnata; una censura che si limiti ad affermare l'omogeneità dei reati, senza indicare elementi concreti del medesimo disegno criminoso, è generica e non consente il controllo di legittimità.
  • Ai fini della continuazione non basta la mera serialità o omogeneità delle condotte: occorre la dimostrazione di un programma criminoso unitario, distinto dallo svolgimento di un abituale stile di vita delittuoso.
  • La commissione di più reati analoghi in un arco temporale esteso può essere valorizzata dal giudice di merito come indice di una scelta di vita criminale e non, di per sé, come prova del medesimo disegno criminoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penaleStupefacenti
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.