Cassazione Penale, Ordinanza n. 14985/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione già pronunciata in appello resta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: vizio di motivazione e violazione di legge, contestando da un lato il giudizio di responsabilità penale e, dall'altro, la ritenuta offensività della condotta. Si censurava inoltre la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che tali doglianze non superassero il sindacato di legittimità, poiché la motivazione della sentenza di merito era stata ritenuta logica, coerente e puntuale.
Norme richiamate
indica il reato oggetto della condanna confermata in appello, ossia l'evasione
invocato dal ricorrente per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la doglianza non supera il vaglio di legittimità
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logicamente coerente, puntuale e non manifestamente illogica.
- La censura sulla offensività della condotta e sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è inammissibile se mira, in concreto, a sostituire la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello senza evidenziare veri vizi di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.
Come è indicizzato
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