Cassazione Civile, Ordinanza n. 21540/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo limitatamente alla censura relativa alla carenza di motivazione dell'atto impugnato; respinge il quarto motivo. Cassa la sentenza della CTR del Lazio e rinvia alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia tenendo conto del vizio di motivazione dell'avviso di liquidazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa a una compravendita di terreno edificabile, revocando agevolazioni fiscali richieste nell'atto di acquisto. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per erronea dichiarazione di contumacia in appello e omessa esposizione/valutazione delle difese; (2) nullità per omessa pronuncia su domande ed eccezioni della contribuente, sempre per la pretesa contumacia; (3) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alla corretta applicazione del regime agevolato e alla carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione; (4) nullità per violazione del divieto di ius novorum ex art. 57 D.Lgs. 546/1992, assumendo che l'Ufficio avesse introdotto in appello questioni nuove sui diversi regimi agevolativi e sui piani urbanistici. La Corte rileva che la CTR aveva erroneamente dichiarato contumace una parte che invece si era costituita, ma verifica anche se tale errore abbia inciso concretamente sul diritto di difesa. Quanto alle doglianze sull'agevolazione fiscale, la Corte osserva che il contribuente, che invoca un beneficio fiscale eccezionale, deve provarne i presupposti, mentre le difese dell'Ufficio volte a negare tali presupposti integrano mere difese non soggette a preclusioni; quindi non vi è violazione dell'art. 57 per la contestazione dell'insussistenza dei presupposti agevolativi. Resta invece rilevante il profilo della mancata considerazione della doglianza sulla carenza di motivazione dell'atto impositivo, che la CTR non aveva esaminato nonostante l'accoglimento integrale dell'appello dell'Ufficio.
Norme richiamate
Viene richiamato per denunciare la nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui l'erronea dichiarazione di contumacia e l'omessa pronuncia.
Viene richiamato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
È interpretato nel senso che il divieto di ius novorum non impedisce all'Ufficio di contestare in appello i presupposti di un'agevolazione fiscale, trattandosi di mere difese e non di domande o eccezioni nuove in senso stretto.
È citata come fonte delle agevolazioni fiscali richiamate dalla contribuente nell'atto di acquisto, ma la Corte rileva che la CTR ha poi ricostruito il caso come riferito ad agevolazioni diverse.
art. 5 L. n. 168/1982
Norma indicata dalla CTR come base dell'agevolazione fiscale richiesta nell'atto di compravendita, applicabile ai trasferimenti nell'ambito di piani di recupero convenzionati.
artt. 27 e segg. L. n. 457/1978
Richiamati quale disciplina dei piani di recupero ai fini della spettanza dell'agevolazione fiscale.
Massime di principio
- L'erronea dichiarazione di contumacia di una parte non comporta di per sé nullità della sentenza; il vizio è rilevante solo se abbia concretamente inciso sul diritto di difesa o sul contenuto della decisione.
- L'impugnazione richiede un interesse concreto e attuale: non è sufficiente l'esigenza di ottenere una correzione astratta della motivazione o della soluzione giuridica se ciò non incide sull'esito pratico della lite.
- In tema di agevolazioni fiscali, il contribuente che le invoca ha l'onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti, trattandosi di benefici di natura eccezionale.
- Le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria volte a negare la spettanza dell'agevolazione, perché dirette a contrastare i presupposti del beneficio invocato dal contribuente, costituiscono mere difese e non sono soggette al divieto di nuove eccezioni in appello.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare una specifica doglianza sulla carenza di motivazione dell'atto impositivo, la decisione è censurabile se tale omissione ha un'effettiva incidenza sul diritto di difesa della parte soccombente.
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