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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20974/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunciando vizio di motivazione sull'entità della pena inflitta, lamentando in particolare la mancata indicazione, da parte del Tribunale e confermata dalla Corte d'appello, della riduzione operata rispetto alla pena prevista per il delitto consumato nel caso di tentato furto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte principale perché il ricorrente non ha efficacemente contrastato la motivazione della Corte d'appello e non poteva ottenere una diversa valutazione di merito; è però stata rilevata d'ufficio l'illegalità della pena pecuniaria, che eccedeva i limiti edittali per il reato tentato (la multa comminata era stata fissata in euro 600, poi ridotta a euro 400 per il rito abbreviato). La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria e l'ha rideterminata in euro ottanta, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    «il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi»

    La Corte interpreta che la pena per il tentativo si determina entro lo spazio edittale definito dalla legge (riduzione da un terzo a due terzi della pena prevista per il delitto consumato) e che il giudice non è tenuto a indicare la specifica frazione di riduzione rispetto al consumato, ma a commisurare la pena entro l'intervallo edittale proprio del tentativo.

  • art. 624 cod. pen.

    Utilizzata unitamente all'art. 56 per ricavare lo spazio edittale della pena (anche pecuniaria) applicabile al tentativo di furto, da cui risultano i limiti minimo e massimo della multa per la fattispecie.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamata nella valutazione del giudice di merito come criterio per determinare la pena: la Corte di appello ha motivato la conferma della pena considerando elementi quali la modalità professionale della condotta e i precedenti.

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato nella determinazione finale della sanzione pecuniaria, tenendo conto della riduzione già operata dal giudice di merito.

  • art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla parte affetta da vizio (la pena pecuniaria), quando la correzione può essere effettuata con i dati di fatto già accertati.

Massime di principio

  • Per i delitti tentati il giudice determina la pena entro l'intervallo edittale previsto dall'art. 56 c.p. (riduzione da un terzo a due terzi) e non è obbligato a indicare la specifica frazione di riduzione rispetto alla pena del delitto consumato.
  • La Corte d'appello ha ampia discrezionalità nella determinazione della pena; la cassazione non può sostituirsi al sindacato di merito se la motivazione è congrua e affronta i punti rilevanti.
  • La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'illegalità di una pena pecuniaria che ecceda i limiti edittali e rideterminarla senza rinvio quando la correzione è possibile sulla base degli accertamenti già compiuti.
  • La riduzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) incide anche sulla determinazione della multa e va tenuta in conto nella rideterminazione della pena pecuniaria.
  • Per impugnare con successo in cassazione la quantificazione della pena è necessario confrontarsi in modo specifico e completo con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche o di mero merito sono inammissibili.
  • La presenza di recidiva può essere legittimamente valorizzata nella determinazione della pena se la Corte motiva adeguatamente la sua incidenza, senza che ciò costituisca di per sé vizio impugnabile in cassazione.

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