Sentenza n. 2413/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare - dell’Ordinanza n. 2 del 16/01/2025 prot. n. 199/2025 del 17/01/2025 notificata a mezzo pec, con la quale il Comune di San Fiorano ha ordinato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 la demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni con riguardo a fabbricati asseritamente realizzati senza permesso di costruire all’interno dell’azienda agricola “La Divizia”, catastalmente identificabili e inseriti al fg. 2, mapp. 683, 583 e 584; - ove occorra, della comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90, a seguito del sopralluogo per la verifica di presunti abusi edilizi – fase di raccolta documentazione e memorie, prot. n. 4219/2024 del 07/11/2024 del Comune di San Fiorano; - ove occorra, della proroga del termine di 10 giorni al 17/12/2024 prot. n. 4650/2024 del 06/12/2024 del Comune di San Fiorano, notificata a mezzo pec.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino di una pergotenda e di una tettoia realizzate senza permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo un unico articolato motivo, con il quale ha contestato la qualificazione delle opere come nuove costruzioni abusive e la conseguente applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Ha sostenuto che la prima opera fosse una pergotenda amovibile, retrattile e destinata a uso stagionale, riconducibile all'edilizia libera, e che la seconda fosse una tettoia pertinenziale o una struttura con vetrate panoramiche amovibili (VePa), soggetta al più a SCIA e non alla demolizione. Ha inoltre invocato la disciplina delle serre stagionali in ambito agricolo e la compatibilità delle opere con l'attività agrituristica, nonché lamentato difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione dei principi di buon andamento e leale collaborazione, incompetenza e sviamento. Il ricorrente ha censurato anche il mancato accoglimento della richiesta di sospendere il procedimento edilizio in attesa della definizione, da parte della Regione, di una variante al certificato di connessione dell'attività agrituristica.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla pergotenda, ha rilevato che le dimensioni rilevanti, la struttura metallica stabilmente ancorata al suolo e alla parete, la pavimentazione, le vetrate richiudibili, gli impianti di riscaldamento e climatizzazione, il bancone, i tavoli e la cucina dimostrano la creazione di uno spazio chiuso, volumetricamente e funzionalmente autonomo, destinato alla somministrazione continuativa durante tutte le stagioni. La retrattilità della copertura e l'amovibilità delle vetrate non escludono la natura stabile dell'opera, poiché rileva la loro potenziale funzione di chiusura permanente. L'opera non è quindi una pergotenda di edilizia libera e richiede il permesso di costruire. La disciplina delle serre stagionali non è applicabile, perché riferita a manufatti asserviti alla produzione agricola e non a strutture destinate ad attività agrituristica e commerciale; comunque, nel caso concreto, mancava anche la temporaneità dell'uso. Quanto alla tettoia, il TAR ha escluso che fosse destinata al ricovero di attrezzi e ha ritenuto che, per dimensioni, chiusura sui quattro lati, pavimentazione, impianti e uso per la somministrazione di alimenti e bevande, costituisse un ulteriore spazio stabile connesso all'attività commerciale. Non ricorreva pertanto né l'edilizia libera per le VePa né la natura di pertinenza urbanistica: l'opera aveva autonoma fruibilità, rilevanti dimensioni e significativo carico urbanistico, configurandosi come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. Il giudice ha inoltre affermato che l'ordinanza di demolizione è espressione di potere vincolato e doveroso, adeguatamente motivato dalla descrizione delle opere e dall'accertamento della loro abusività; non sussisteva quindi un obbligo di sospendere il procedimento in attesa della variante al certificato di connessione o di altri controlli regionali. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre IVA e accessori.
Norme richiamate
L'ordine di demolizione è legittimo per opere realizzate senza permesso di costruire quando, per caratteristiche strutturali e funzionali, esse costituiscono nuove costruzioni e non rientrano nell'edilizia libera o in titoli edilizi minori.
L'edilizia libera per pergotende e VePa non comprende manufatti che creano uno spazio chiuso, stabile e funzionalmente autonomo, destinato a uso continuativo o commerciale.
La SCIA non è sufficiente per opere che, per dimensioni, autonomia funzionale e incidenza sul territorio, costituiscono nuove costruzioni soggette a permesso di costruire.
La sanzione pecuniaria per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla SCIA non si applica quando l'opera, non essendo una pertinenza di modeste dimensioni, richiede il permesso di costruire.
La comunicazione di avvio del procedimento è richiamata nel procedimento repressivo edilizio, ma il giudizio non ha ravvisato vizi procedimentali idonei a invalidare l'ordinanza.
art. 62, comma 1-ter, l.r. Lombardia 12/2005
La disciplina delle serre stagionali riguarda manufatti asserviti all'uso agricolo e alla produzione stagionale e non è estensibile a strutture destinate ad attività agrituristiche o commerciali.
nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica
La disposizione sulla cucina domestica per la preparazione di un numero limitato di pasti non incide sulla qualificazione edilizia dei manufatti e non rende libera la realizzazione di spazi stabili destinati alla somministrazione.
La connessione dell'attività agrituristica con l'attività agricola non comporta l'estensione automatica della disciplina edilizia agricola a manufatti destinati, in concreto, a una stabile attività commerciale di somministrazione.
Massime di principio
- Una struttura può essere qualificata come pergotenda di edilizia libera solo quando la tenda costituisce l'elemento principale, la struttura di sostegno è leggera e non stabilmente infissa al suolo e gli elementi di copertura o chiusura sono completamente retraibili e privi di caratteristiche di fissità tali da creare uno spazio chiuso stabile o nuovi volume e superficie.
- La retrattilità della copertura o l'amovibilità delle chiusure laterali non escludono la natura stabile dell'opera quando la struttura, per dimensioni, ancoraggio, pavimentazione, impianti e concreta destinazione, è idonea a delimitare permanentemente uno spazio chiuso e utilizzabile continuativamente.
- Le vetrate panoramiche amovibili rientrano nell'edilizia libera soltanto se migliorano la fruizione di uno spazio esterno senza trasformarlo in un ambiente chiuso, stanziale e stabile; la presenza di impianti di riscaldamento o climatizzazione e l'utilizzo commerciale continuativo possono escludere tale regime.
- La pertinenza urbanistica richiede un nesso funzionale con l'edificio principale, dimensioni ridotte e modeste, assenza di autonomo valore di mercato e di significativo carico urbanistico. Un manufatto autonomamente fruibile, di dimensioni rilevanti e idoneo a modificare significativamente lo stato dei luoghi costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
- L'ordinanza di demolizione di opere abusive costituisce esercizio di un potere vincolato e doveroso; è sufficientemente motivata mediante la descrizione delle opere e l'accertamento della loro abusività e non deve essere sospesa in attesa di procedimenti o controlli rimessi ad altre autorità, ove questi non incidano sull'accertamento edilizio comunale.
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