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Sentenza

Sentenza n. 1110/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione lavoro, relativa all’accredito delle somme dovute sulla carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 29/2025 del Tribunale di Padova, Sezione lavoro. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato sulla carta docente le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta mediante l’accredito delle somme dovute. Le spese sono state compensate per metà, considerando l’adempimento spontaneo dell’Amministrazione e le difficoltà gestionali connesse al contenzioso seriale; la restante metà, pari a 800 euro oltre accessori di legge e rimborso forfettario, è stata posta a carico del Ministero, con attribuzione al difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione adempie integralmente alla pretesa riconosciuta dal giudicato dopo la proposizione del ricorso, viene meno l’interesse alla prosecuzione e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L’adempimento dell’Amministrazione intervenuto successivamente alla proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude necessariamente la regolazione delle spese a carico dell’Amministrazione, che può essere condannata almeno parzialmente qualora l’esecuzione del giudicato sia intervenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio.
  • La spontanea esecuzione del giudicato e le difficoltà gestionali dell’Amministrazione possono essere valutate congiuntamente dal giudice ai fini della compensazione parziale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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