Sentenza n. 1117/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha promosso giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, non impugnata e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero alla costituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito delle somme spettanti. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 17 settembre 2024; era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Persistendo l'inerzia dell'Amministrazione, il docente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione entro sessanta giorni, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, in assenza di qualsiasi prova dell'adempimento da parte del Ministero, il ricorso è stato accolto: il Ministero è stato ordinato di accreditare sul portafoglio Carta del docente la somma riconosciuta dal giudicato, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta individuato nel direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega; il commissario dovrà attivarsi, su istanza del ricorrente, dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato e provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce il fondamento del diritto del docente al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità di costituzione e funzionamento della Carta del docente, alle quali l'Amministrazione deve conformarsi nell'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni il cui decorso costituisce presupposto per l'avvio dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
«al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato»
Consente il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligata è una pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'adempimento, fissare un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di attribuzione o di facere, purché siano provati il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione.
- Ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., il giudice amministrativo può imporre all'amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, nei limiti delle statuizioni concretamente contenute nella pronuncia da eseguire.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione dell'obbligo entro un termine ultimativo e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inerzia e a un'istanza della parte vittoriosa.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione obbligata, con facoltà di delega o subdelega, purché gli siano assegnati un termine e poteri sufficienti per realizzare direttamente l'adempimento sostitutivo.
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