Sentenza n. 1115/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammissione parziale a un aiuto pubblico per danni indiretti da influenza aviaria, con esclusione dei danni maturati nel mese di maggio 2022, nonché il conseguente provvedimento di pagamento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa avicola)
Prevale il privato
La controversia
L’azienda agricola, titolare di un allevamento di tacchini, aveva chiesto ad AVEPA un aiuto previsto dal decreto ministeriale 5 aprile 2023 per i danni indiretti derivanti dalle misure sanitarie adottate durante l’epidemia di influenza aviaria, riferiti al prolungamento del vuoto sanitario e al mancato accasamento. AVEPA aveva comunicato un preavviso di parziale diniego, ritenendo ammissibile il danno soltanto fino al 30 aprile 2022, data di cessazione delle zone ulteriori di restrizione. L’azienda aveva osservato che la disciplina individuava nel 31 maggio 2022 il termine finale del periodo indennizzabile e che, comunque, l’impossibilità di procedere al nuovo accasamento era cessata soltanto il 16 luglio 2022, dopo le operazioni di smaltimento della pollina, disinfezione e chiusura del focolaio da parte dell’autorità sanitaria. Il ricorso deduceva: violazione del decreto ministeriale 5 aprile 2023 ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, per avere AVEPA limitato l’aiuto al 30 aprile anziché al 31 maggio 2022; illogicità dell’azione amministrativa e violazione della parità di trattamento, poiché il mancato accasamento successivo al 30 aprile sarebbe dipeso da fattori estranei all’organizzazione aziendale; violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, difetto di motivazione e violazione del contraddittorio, per non avere AVEPA considerato le osservazioni presentate in risposta al preavviso di diniego.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il decreto ministeriale individua il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2022 quale arco temporale massimo dei pregiudizi indennizzabili. La cessazione delle zone ulteriori di restrizione al 30 aprile 2022 non determina automaticamente la cessazione dell’indennizzabilità, perché i danni indiretti possono protrarsi oltre la revoca delle misure formali quando siano causalmente riconducibili agli effetti dell’epidemia e alla specifica organizzazione tecnico-produttiva del settore avicolo. È stata inoltre accolta la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990: AVEPA, dopo avere ricevuto le controdeduzioni dell’azienda, avrebbe dovuto esaminare la dedotta impossibilità oggettiva di procedere all’accasamento e verificare se la riattivazione successiva al 30 aprile fosse dipesa da fattori indipendenti dall’organizzazione aziendale e causalmente riconducibili all’epidemia. È stata assorbita la censura relativa al difetto di motivazione. Il TAR non ha invece accertato direttamente il diritto dell’azienda all’aiuto per il mese di maggio 2022, poiché tale questione richiedeva l’esercizio di un potere amministrativo non ancora compiutamente esercitato; l’art. 34, comma 2, c.p.a. impediva quindi al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa. AVEPA è stata obbligata a rieditare il procedimento e a rideterminarsi sulla domanda. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
decreto ministeriale 5 aprile 2023
periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2022
Il termine del 31 maggio 2022 costituisce il limite oggettivo e predeterminato del periodo indennizzabile e non coincide necessariamente con la durata formale delle misure sanitarie o delle zone ulteriori di restrizione.
art. 10-bis l. 241/1990
L’amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate dal destinatario del preavviso di diniego, soprattutto quando introducano elementi decisivi per la valutazione della domanda.
art. 3 l. 241/1990
La decisione amministrativa deve rendere conto dell’esame degli elementi rilevanti dedotti dall’interessato; la questione è stata tuttavia assorbita in ragione dell’accoglimento della censura relativa all’art. 10-bis.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla fondatezza di una pretesa quando essa dipenda dall’esercizio di un potere amministrativo non ancora esercitato.
Massime di principio
- Quando una disciplina di aiuto pubblico individua un termine finale oggettivo per il periodo indennizzabile, tale termine non può essere automaticamente sostituito con la data di cessazione formale delle misure restrittive, se la disciplina comprende anche danni indiretti e conseguenze differite dell’evento emergenziale.
- Nel settore avicolo, la cessazione formale delle restrizioni sanitarie non comporta necessariamente la possibilità immediata di riprendere l’attività produttiva: i danni da mancato accasamento possono essere indennizzabili oltre tale data se risultano causalmente riconducibili all’epidemia e alle esigenze tecnico-produttive e di biosicurezza della filiera.
- Dopo il preavviso di diniego, l’amministrazione deve esaminare in modo effettivo e specifico le osservazioni dell’interessato quando queste introducano circostanze potenzialmente decisive per l’accoglimento, non potendo limitarsi a confermare automaticamente la precedente impostazione istruttoria.
- Il giudice amministrativo non può riconoscere direttamente un beneficio economico quando l’amministrazione non abbia ancora valutato, nell’esercizio del proprio potere, i presupposti fattuali decisivi della domanda; in tal caso deve limitarsi a imporre la riedizione del procedimento secondo i criteri conformativi stabiliti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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