Sentenza n. 1113/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente e ordinato l’accredito di euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 79 del 18 marzo 2024. La sentenza, non impugnata, aveva accertato il diritto della docente al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici di precariato e aveva condannato il Ministero a costituire la Carta con accredito di euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 25 marzo 2024. Dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inottemperanza. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha documentato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, essendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha fornito alcuna prova dell’adempimento. Il TAR ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta docente della ricorrente euro 2.500,00 entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale mancato adempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, stabilendo che il commissario si attivi su istanza della ricorrente e provveda entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre spese generali, accessori di legge e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato contenente obblighi conformativi a carico della pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce presupposto per l’introduzione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua la finalità della Carta elettronica del docente, alla quale deve essere destinato l’accredito ordinato in esecuzione del giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Disciplinano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, richiamate dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nella sentenza ottemperanda quale base della condanna del Ministero alle spese del giudizio originario.
art. 93 c.p.c.
Richiamato nella sentenza ottemperanda per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi gravanti sulla pubblica amministrazione in forza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pronuncia contenga un obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorre che siano dimostrati il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione dello stesso all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato ineseguito, l’amministrazione intimata deve fornire elementi idonei a dimostrare l’adempimento degli obblighi derivanti dalla pronuncia; in mancanza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione specifica del giudicato entro un termine assegnato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte vittoriosa qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato, anche autorizzandolo a delegare le attività sostitutive.
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