Cassazione Penale, Ordinanza n. 05740/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era manifestamente infondato, privo di specificità e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato per il reato di cui all'art. 648-bis c.p., contestando un vizio di motivazione sulla ricostruzione della responsabilità. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nell'individuare il ricorrente come autore dell'alterazione di parti identificative di due semirimorchi, poi venduti a una società. La Cassazione rileva però che il motivo riproponeva doglianze già dedotte in appello, senza un effettivo confronto con le ragioni logiche e gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito, e mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità. Il motivo è stato ritenuto anche privo di specificità e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna oggetto di ricorso; la sentenza non ne sviluppa il contenuto, ma conferma che la contestazione riguardava l'affermazione di responsabilità per tale reato.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché il motivo non è specifico e non è formulato in termini consentiti, essendo estraneo al sindacato di legittimità.
cassa delle ammende
È disposta la condanna del ricorrente al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello non è sufficiente.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione, chieda una diversa lettura delle prove e delle risultanze processuali, perché tale operazione appartiene al merito e non al sindacato di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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