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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18114/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La Provincia di Foggia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto l'impugnazione del lodo arbitrale emesso in una controversia promossa da una società contro un soggetto privato, con chiamata in causa della Provincia e di un assicuratore. Nel corso del giudizio di legittimità la Provincia ha depositato memoria dando atto della sopravvenuta conciliazione della lite, della rinuncia all'azione di responsabilità contro il soggetto privato e dell'accordo tra le parti per abbandonare il giudizio di cassazione con compensazione delle spese. Anche il controricorrente ha confermato l'avvenuta transazione. Il Procuratore generale ha richiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando la rinuncia agli atti e la relativa accettazione. La Corte ha quindi qualificato la memoria come rinuncia agli atti del giudizio, in presenza di rinuncia accettata dalla parte costituita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi degli artt. 306, 390 e 391 c.p.c., prendendo atto della conciliazione intervenuta tra le parti e della rinuncia accettata. Ha disposto la compensazione delle spese di lite, poiché le parti avevano dichiarato di aver definito transattivamente il contenzioso. Ha inoltre escluso l'applicabilità del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in conseguenza dell'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio, se accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è disciplinata dalle norme sul rito di legittimità e, in presenza di accettazione, comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia nel giudizio di cassazione produce l'estinzione del processo quando ricorrono i presupposti previsti dal codice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la sopravvenuta conciliazione della lite può essere valorizzata come rinuncia agli atti del giudizio, ove il tenore dell'atto e la condotta processuale delle parti ne evidenzino l'intenzione.
  • La rinuncia agli atti del giudizio, quando sia accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
  • In presenza di definizione transattiva del contenzioso, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite se ciò risulta concordato tra le parti o comunque giustificato dalla chiusura negoziale della controversia.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniArbitrato
RamiProcesso civileCommercialeSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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