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Ordinanza

Ordinanza n. 3461/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Ministero della Cultura del 23 febbraio 2026, pubblicato in G.U.R.I. del 21 marzo 2026, "Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi";

Giustizia amministrativa202605892

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Cultura del 23 febbraio 2026 sulla determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, nella parte in cui assoggetta le memorie in cloud o lo spazio di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione. Sono state dedotte molteplici questioni, caratterizzate dal giudice come altamente tecniche e complesse, relative all’assoggettamento delle memorie in cloud e degli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata previsto dall’art. 71-septies della legge n. 633/1941. In sede cautelare, la ricorrente ha rappresentato il rischio di pregiudizio derivante dall’imminente scadenza degli obblighi di pagamento relativi ai compensi del primo, secondo e terzo trimestre del 2026, nonché le difficoltà di adeguamento tecnico-informatico e contrattuale necessarie per adempiere agli obblighi introdotti dal decreto.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, senza anticipare la valutazione sulle molteplici questioni di legittimità dedotte, riservata alla fase di merito. La sospensione è stata disposta esclusivamente in parte qua, limitatamente alle previsioni del combinato disposto degli artt. 1, commi 2 e 3, sulle definizioni, e 2, comma 1, lett. q), dell’Allegato tecnico al decreto, nella parte in cui assoggettano le memorie in cloud o lo spazio di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata ex art. 71-septies l. n. 633/1941. La misura è stata fondata essenzialmente sul periculum in mora: erano già scaduti i termini per il pagamento del primo trimestre e si avvicinavano quelli relativi ai trimestri successivi, con conseguente rischio di pregiudizio derivante dall’immediata applicazione degli obblighi e dalla necessità di adeguamenti tecnici e contrattuali. Il giudice ha bilanciato gli interessi contrapposti disponendo il congelamento delle scadenze fino alla definizione del giudizio di merito, fissata all’udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo richiama quale base processuale della domanda cautelare.

  • art. 71-septies l. n. 633/1941

    Prevede il compenso per copia privata, applicato dal decreto impugnato anche alle memorie in cloud o agli spazi di memorizzazione in cloud; la legittimità di tale applicazione è rimessa all’approfondimento nel merito.

  • art. 1, commi 2 e 3, dell’Allegato tecnico al D.M. 23 febbraio 2026

    Contiene le definizioni richiamate, il cui combinato disposto con l’art. 2, comma 1, lett. q), è stato sospeso limitatamente all’assoggettamento delle memorie e degli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata.

  • art. 2, comma 1, lett. q), dell’Allegato tecnico al D.M. 23 febbraio 2026

    È stata sospesa, nei limiti indicati dal TAR, nella parte relativa all’assoggettamento delle memorie in cloud o degli spazi di memorizzazione in cloud al compenso per copia privata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la legittimità dell’atto impugnato dipende da questioni altamente tecniche e complesse, il giudice può riservarne l’approfondimento alla fase di merito e fondare la misura provvisoria essenzialmente sulla sussistenza del periculum in mora.
  • L’imminente scadenza di obblighi pecuniari derivanti da un provvedimento amministrativo può integrare il periculum in mora quando l’applicazione immediata dell’atto impone al destinatario rilevanti adeguamenti tecnici, informatici e contrattuali.
  • Nel bilanciamento degli interessi cautelari, il giudice può disporre il congelamento delle scadenze di pagamento previste dall’atto impugnato fino alla definizione del giudizio di merito.
  • La sospensione cautelare può essere disposta in modo parziale e limitata alle sole disposizioni dell’atto che determinano il pregiudizio imminente dedotto dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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