Cassazione Penale, Ordinanza n. 18083/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione di un veicolo di rilevante valore economico. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato in furto ex art. 624 c.p.; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente riproduttiva delle doglianze già svolte in appello e non contenente una critica specifica alle ragioni del rigetto. Con il secondo motivo ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; anche questo motivo è stato disatteso, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo l'assenza dei presupposti, valorizzando il rilevante valore economico del bene oggetto di ricettazione. Con il terzo motivo ha contestato il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità o la detenzione domiciliare; la Corte ha rilevato che la valutazione sulla concedibilità delle pene sostitutive è apprezzamento di fatto non sindacabile in legittimità se logicamente motivato, e che i giudici di merito avevano correttamente fondato il diniego sui precedenti penali e sulla prognosi negativa circa finalità rieducativa, rischio di recidiva e rispetto delle prescrizioni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo non specifico perché reiterativo delle censure d'appello; ha ritenuto infondato il secondo, avendo la sentenza impugnata escluso la particolare tenuità del fatto in ragione del valore economico del veicolo; ha ritenuto infondato e non scrutinabile in sede di legittimità il terzo motivo sul diniego delle pene sostitutive, poiché basato su un accertamento di fatto adeguatamente motivato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come fattispecie prospettata dal ricorrente per una possibile riqualificazione del fatto da ricettazione a furto; la Corte non entra nel merito della riqualificazione perché il motivo è ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la motivazione di merito dia conto dell'assenza di almeno uno dei presupposti, come nel caso del rilevante valore economico del bene oggetto di ricettazione.
non citato espressamente nel testo fornito; non inserito.
non citato espressamente nel testo fornito; non inserito.
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Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre pedissequamente le censure già svolte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere accolta quando la sentenza di merito abbia motivato in modo congruo sull'assenza anche di uno solo dei presupposti richiesti, trattandosi di valutazione sufficiente a escludere la non punibilità.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, il rilevante valore economico del bene oggetto di reato può costituire elemento decisivo per escludere la configurabilità della causa di non punibilità.
- La valutazione sulla concedibilità delle pene sostitutive della pena detentiva breve è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
- Il giudice può negare le pene sostitutive facendo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla motivazione emergano elementi concreti e negativi in ordine alla finalità rieducativa, al rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni.
Come è indicizzato
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