Cassazione Civile, Ordinanza n. 02137/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di un lavoratore volta a ottenere dall'INPS, tramite il Fondo di garanzia, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze di una società poi cedente, nell'ambito di un trasferimento di ramo d'azienda verso altra società. Il lavoratore sosteneva che gli accordi intervenuti tra cedente e cessionaria, stipulati in deroga alla disciplina della solidarietà ex art. 2112 c.c. e ritenuti conformi all'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990, non escludessero il diritto all'intervento del Fondo. Deduceva inoltre che sussistessero i presupposti dell'intervento: cessazione del rapporto con la cedente, insorgenza dell'obbligo di TFR, insolvenza del datore di lavoro e ammissione del credito al passivo, con conseguente preclusione per l'INPS di contestare il credito per effetto dell'esecutività dello stato passivo. La Corte d'appello aveva invece respinto la domanda, ritenendo che gli accordi derogatori anteriori alla formale dichiarazione di insolvenza non potessero incidere sull'INPS e che mancasse il requisito dell'insolvenza del datore con cui il rapporto era in essere al momento di esigibilità del TFR. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 47 l. n. 428/1990 e dell'art. 2112 c.c., insistendo sulla validità ed efficacia degli accordi e sulla sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo, nonché sull'effetto preclusivo dello stato passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello. Ha ribadito che l'obbligazione del Fondo di garanzia diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro e che non sussiste il relativo obbligo quando l'insolvenza riguardi una società non più datrice di lavoro al momento in cui il TFR diventa esigibile. Ha inoltre affermato che la definitività dello stato passivo non impedisce all'INPS di contestare i presupposti dell'intervento del Fondo, trattandosi di un'obbligazione previdenziale autonoma rispetto a quella del datore di lavoro. Infine, ha precisato che eventuali accordi tra cedente e cessionaria, anche se stipulati in deroga all'art. 2112 c.c., sono res inter alios actae rispetto al rapporto previdenziale e non possono fondare l'obbligo del Fondo, soggetto alla sola disciplina imperativa di legge. È stata compensata integralmente la spese del giudizio, con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene invocato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.
art. 47 l. 29 dicembre 1990, n. 428
La Corte ribadisce che la disciplina sugli accordi in caso di trasferimento d'azienda incide sui rapporti tra le parti del trasferimento, ma non sul distinto rapporto previdenziale relativo all'intervento del Fondo di garanzia.
La garanzia di continuità dei rapporti e la solidarietà nel trasferimento d'azienda non possono essere derogate, nei rapporti con il Fondo, da pattuizioni tra cedente e cessionaria che restano irrilevanti per l'obbligazione previdenziale.
art. 368, comma 4, lett. b)
La nuova disciplina concorsuale è ritenuta non applicabile ratione temporis, oltre che confermativa della necessità che il trasferimento riguardi un'impresa già sottoposta a procedura concorsuale.
Direttiva 80/987/CEE
La Corte richiama la necessità del collegamento tra insolvenza del datore obbligato ed inadempimento del credito retributivo, collegamento che verrebbe meno se si estendesse impropriamente l'intervento del Fondo.
art. 3 della Direttiva
È evocato per escludere interpretazioni estensive che applichino la tutela in assenza dei presupposti previsti dalla fonte sovranazionale.
comma 1-bis dell'art. 13
È richiamato ai fini dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS presuppone che l'insolvenza riguardi il datore di lavoro con cui il rapporto è in essere al momento in cui il TFR diviene esigibile, cioè alla cessazione del rapporto stesso.
- L'esecutività dello stato passivo non preclude all'INPS di contestare in giudizio i presupposti di legge dell'intervento del Fondo, poiché l'obbligazione previdenziale è autonoma rispetto al debito del datore di lavoro.
- Gli accordi tra cedente e cessionaria del ramo d'azienda, anche se stipulati in deroga all'art. 2112 c.c. e ai sensi dell'art. 47 l. n. 428/1990, non vincolano l'INPS quando si discuta dell'obbligazione del Fondo, perché restano pattuizioni tra terzi rispetto al rapporto previdenziale.
- Non può essere esteso l'intervento del Fondo a ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia proseguito alle dipendenze del cessionario e l'insolvenza riguardi il precedente datore di lavoro, mancando il necessario nesso tra insolvenza datoriale e credito retributivo tutelato.
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