Cassazione Civile, Ordinanza n. 02168/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro una decisione che aveva negato le sue pretese, sostenendo che nel presente giudizio dovesse trovare applicazione un precedente giudicato favorevole formatosi in un diverso procedimento, avente ad oggetto il riconoscimento di mansioni superiori e del relativo inquadramento. Con il primo motivo ha denunciato il contrasto tra giudicati; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165/2001, della legge regionale Puglia n. 3/2010 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che l'ente pubblico avrebbe già ottenuto un giudicato favorevole, che la contrattazione collettiva opera solo nei limiti di legge e che l'erogazione di somme non dovute determinerebbe danno erariale; con il terzo motivo ha denunciato omessa, apparente o contraddittoria motivazione, insistendo sul fatto che la controversia non riguardasse più il diritto del lavoratore all'inquadramento superiore, già escluso con giudicato, ma l'applicazione di un diverso giudicato reso nei confronti di altro soggetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché il ricorrente non aveva adempiuto agli oneri di specificità e autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo trascritto i giudicati richiamati né il ricorso introduttivo del presente giudizio; inoltre ha osservato che la corretta individuazione dell'oggetto del giudizio non integra un fatto storico decisivo ai fini del vizio motivazionale deducibile ex art. 360, n. 5 c.p.c. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva affermato che il giudicato formatosi nei confronti dell'ente pubblico datore di lavoro sull'inquadramento del lavoratore fa stato, salve sopravvenienze, anche verso l'ente pubblico succeduto nel rapporto, e che le vicende traslative dell'attività pubblica rientrano nell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001. La Corte ha poi richiamato il principio delle Sezioni Unite sul "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Norme richiamate
impone l'onere di specificità e di trascrizione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione comporta inammissibilità del motivo
art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
delimita i vizi denunciabili in cassazione; il n. 5, come riformulato, consente il controllo solo sul minimo costituzionale della motivazione
le vicende traslative riguardanti attività svolte dal soggetto pubblico ricadono nel suo ambito applicativo; il giudicato sull'inquadramento può spiegare effetti anche verso l'ente pubblico succeduto nel rapporto
art. 97 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del limite di legittimità dell'erogazione di somme pubbliche, ma la censura non è stata ritenuta pertinente alla ratio della decisione impugnata
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
comporta, in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando si deduce il contrasto tra giudicati o si contesta l'oggetto del giudizio, è necessario rispettare l'onere di autosufficienza trascrivendo o localizzando con precisione i provvedimenti e gli atti rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, non consente di censurare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, ma solo anomalie motivazionali estreme equiparabili a violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- La censura per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo si limita a riproporre argomentazioni astratte o non confuta la specifica regola applicata dal giudice di merito, è inammissibile.
- Il giudicato formatosi nei confronti di un ente pubblico datore di lavoro sull'inquadramento del lavoratore può spiegare effetti anche nei confronti dell'ente pubblico succeduto nel medesimo rapporto di impiego, salvo sopravvenienze rilevanti.
- Le vicende traslative di attività svolte da un soggetto pubblico possono essere ricondotte all'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, con conseguente rilevanza del passaggio nei rapporti di lavoro connessi all'attività trasferita.
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