Cassazione Civile, Ordinanza n. 02139/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla partecipazione di un aspirante inserito nella graduatoria permanente provinciale A.T.A. per il profilo di assistente amministrativo, che aveva chiesto il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo svolto presso una scuola paritaria ai fini del punteggio in graduatoria, dell’assegnazione di una posizione migliore, dell’ammissione in servizio con efficacia retroattiva, nonché della valutazione di quel servizio ad ogni effetto di legge per ricostruzione di carriera, mobilità e scatti stipendiali, con domanda risarcitoria. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto in parte il punteggio e la relativa posizione in graduatoria, ma non aveva accolto le ulteriori pretese. In appello il Ministero aveva contestato il riconoscimento del servizio paritario, sostenendo la riduzione del punteggio alla metà rispetto a quello statale. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per violazione del giudicato interno ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe riformato anche un capo non impugnato relativo all’equiparazione del servizio ai fini del punteggio in graduatoria, e che non si sarebbe pronunciata sull’eccezione di giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata e che, comunque, il vizio di omessa pronuncia non fosse configurabile nei termini prospettati. Ha osservato che il ricorso non riportava adeguatamente gli atti e la sentenza di primo grado, con conseguente mancato assolvimento degli oneri di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. Ha inoltre rilevato che dalla sentenza d’appello emergeva che il Ministero aveva effettivamente contestato il punteggio riconosciuto in primo grado e che il Tribunale non aveva accolto tutte le domande del ricorrente, sicché non risultava alcuna violazione del giudicato interno né dell’art. 112 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il vizio di omessa pronuncia non è stato ritenuto configurabile rispetto alla doglianza formulata, perché la censura non era coerente con il contenuto della decisione impugnata.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di nullità della sentenza denunciata in cassazione.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta violazione di legge sostanziale e processuale.
la Corte ha escluso la violazione del giudicato sostanziale, ritenendo che non risultasse un capo passato in giudicato come prospettato dal ricorrente.
la Corte ha escluso la violazione del giudicato interno, ritenendo che la sentenza d’appello non avesse travalicato i limiti devolutivi così come ricostruiti dal testo della decisione.
il ricorso è stato ritenuto carente di specificità per mancata trascrizione degli atti introduttivi dei gradi di merito e della sentenza di primo grado.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
richiamato solo indirettamente nel riferimento al contributo unificato.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che deduca omessa pronuncia o violazione dei limiti del devolutum deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con gli atti processuali rilevanti, altrimenti è inammissibile per mancato aggancio al decisum.
- Il vizio di omessa pronuncia non può essere utilmente prospettato in modo astratto o sganciato dalla concreta struttura della decisione e delle domande effettivamente esaminate nei gradi di merito.
- La deduzione di un giudicato interno richiede la specifica indicazione del capo di sentenza asseritamente coperto da giudicato e degli atti processuali da cui derivi la mancata impugnazione; in mancanza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
- In cassazione l’onere di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. impone di trascrivere o localizzare con precisione gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, specie quando si invoca il contenuto di domande, eccezioni e capi della sentenza di merito.
- Quando la sentenza di merito ha deciso nel senso della non fondatezza della domanda principale e il ricorso mira solo a contestare una lettura parziale del provvedimento, la censura è inammissibile se non dimostra in modo puntuale che vi sia stato effettivo travalicamento del petitum devoluto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02135/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02137/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02141/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02145/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02168/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 2 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 02169/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →