Cassazione Civile, Ordinanza n. 02169/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la ripetizione di indebito di ratei di pensione di reversibilità percepiti da un soggetto ritenuto dall'INPS non più avente diritto alla prestazione. Il beneficiario aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento dell'opposizione contro l'ingiunzione di pagamento di euro 89.109,54, relativa ai ratei che l'ente assumeva indebitamente percepiti dal 2005. La Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'INPS, ritenendo irripetibili le somme perché l'ente sarebbe incorso in un errore a sé imputabile, conoscendo l'assunzione a tempo indeterminato del beneficiario e risultando anche le dichiarazioni reddituali comunicate all'INPS dall'Agenzia delle Entrate; inoltre aveva escluso il dolo del percettore, non desumibile dal solo silenzio. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 52 L. n. 88/1989, dell'art. 13 L. n. 412/1991 e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che la non ripetibilità richiede congiuntamente: provvedimento formale e definitivo, comunicazione all'interessato, errore imputabile all'ente e assenza di dolo dell'accipiens; nel caso concreto, l'ente ha dedotto di avere appreso la circostanza decisiva solo nel 2015, dopo verifiche, sicché mancava la conoscenza pregressa idonea a escludere il dolo. Ha inoltre sostenuto che l'omessa comunicazione dell'attività lavorativa integrava dolo omissivo, che la presentazione di dichiarazioni reddituali non bastava a rendere irripetibile l'indebito e che, comunque, al più sarebbero stati non ripetibili solo alcuni ratei in ragione della disciplina temporale delle verifiche reddituali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale, in deroga all'art. 2033 c.c., presuppone la compresenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 13 L. n. 412/1991 e dall'art. 52 L. n. 88/1989: pagamento in base a provvedimento formale e definitivo, sua comunicazione, errore imputabile all'ente e insussistenza del dolo dell'interessato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata perché la Corte territoriale aveva escluso l'indebito richiamando circostanze non decisive ai fini della non ripetibilità. Secondo la Cassazione, il fatto che il beneficiario avesse svolto un'attività lavorativa dipendente non terapeutica, incompatibile con il requisito per la reversibilità, costituiva fatto incidente sul diritto alla prestazione che doveva essere comunicato se non già conosciuto dall'ente; nel caso concreto, fino alla soppressione di INPDAP l'INPS non era destinatario dei versamenti contributivi e quindi non conosceva quella circostanza. La mancata segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla pensione integra dolo omissivo, che impedisce l'operatività della sanatoria. La Corte ha inoltre distinto il tema dall'eventuale omessa comunicazione reddituale, rilevando che su questo diverso profilo potrebbe porsi una disciplina temporale delle verifiche, ma ciò non era il fondamento della decisione impugnata. Il giudizio è stato quindi rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c.
norma evocata per censurare la violazione di legge commessa dal giudice di merito.
art. 52 L. n. 88/1989
la sanatoria dell'indebito previdenziale opera solo al ricorrere congiunto delle condizioni di legge; in difetto, vale la regola generale della ripetibilità.
art. 13 L. n. 412/1991
interpreta l'art. 52 L. n. 88/1989 e richiede, per l'irripetibilità, provvedimento formale definitivo, comunicazione all'interessato, errore imputabile all'ente e assenza di dolo del beneficiario; la mancata segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, se non noti all'ente, equivale a dolo.
art. 2033 c.c.
costituisce la regola generale della ripetizione dell'indebito, derogabile solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina previdenziale.
art. 8, comma 1-bis, L. n. 222/1984
art. 8 comma 1-bis della L.n.222/1984
richiamato per delimitare le ipotesi di attività lavorativa terapeutica consentita al figlio riconosciuto inabile; fuori da tali ipotesi il lavoro svolto è indice della mancanza del requisito richiesto per la reversibilità.
art. 22 L. n. 903/1965
art. 22 della L. n. 903 del 1965
richiamato come disciplina generale rispetto alla previsione derogatoria per le attività terapeutiche degli inabili.
art. 15 d.l. n. 78/2009
richiamato nel controricorso per la comunicazione all'INPS dei dati reddituali provenienti dall'Agenzia delle Entrate.
art. 35 d.l. n. 207/2008
richiamato dalla parte privata per le modalità di comunicazione dei redditi conseguiti.
art. 1, comma 41, L. n. 335/1995
art. 1 co. 41 Tab. F, della L. n.335/1995
richiamato per sostenere la cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario.
art. 52, comma 2, d.lgs. n. 196/2003
art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
disposta l'omissione dei dati identificativi della parte privata in caso di diffusione della decisione, per ragioni di riservatezza connesse a dati sulla salute.
Massime di principio
- L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è eccezione alla regola generale dell'indebito e richiede la coesistenza di tutti i presupposti previsti dalla disciplina speciale: provvedimento formale e definitivo, sua comunicazione all'interessato, errore imputabile all'ente e assenza di dolo del beneficiario.
- La mancata segnalazione all'ente previdenziale di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, quando tali fatti non siano già conosciuti dall'ente, integra dolo omissivo ed esclude la sanatoria dell'indebito.
- Ai fini della ripetibilità non conta che il beneficiario abbia presentato dichiarazioni o informazioni non decisive, se il fatto impeditivo del diritto alla prestazione non sia stato effettivamente comunicato o conosciuto dall'ente competente.
- In tema di pensione di reversibilità, lo svolgimento di attività lavorativa dipendente non rientrante nelle ipotesi terapeutiche consentite è fatto sintomatico della mancanza del requisito sostanziale richiesto per la prestazione e, se non comunicato, può giustificare il recupero delle somme indebitamente corrisposte.
- Quando la censura investe la violazione dei presupposti legali della non ripetibilità, il giudice di legittimità può cassare la decisione di merito che abbia escluso il recupero facendo leva su elementi non idonei a integrare i requisiti speciali della sanatoria.
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