Cassazione Civile, Ordinanza n. 02135/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un'avvocata alle dipendenze di un ente pubblico, che aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive assumendo di avere svolto, in concreto, un'attività lavorativa eccedente l'orario contrattuale di 20 ore settimanali e comunque tale da rendere insufficiente la retribuzione percepita rispetto al parametro costituzionale di cui all'art. 36 Cost. In sede di merito la domanda era stata respinta per difetto di prova dei presupposti fattuali della pretesa, in particolare dell'effettivo svolgimento di attività oltre l'orario ordinario e della complessità dell'attività professionale espletata. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 421 e 369 n. 4 c.p.c., lamentando che il giudice non avrebbe fatto corretta applicazione dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che le prove testimoniali avrebbero dimostrato lo svolgimento di almeno 10,08 ore mensili in più rispetto all'orario previsto, l'assegnazione di 816 fascicoli e un carico di lavoro equivalente a quello dei dirigenti full time, nonché l'inidoneità del protocollo MAIA a misurare le ore svolte fuori ufficio; 3) violazione dell'art. 36 Cost., assumendo che la domanda non richiedeva il confronto con i colleghi ma solo la valutazione dell'effettivo impegno lavorativo eccedente l'orario contrattuale; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese, subordinata all'accoglimento del ricorso. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte non decisivo e comunque non idoneo a superare i limiti dei poteri ufficiosi del rito del lavoro, il secondo motivo inammissibile perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, il terzo motivo inammissibile per la medesima ragione poiché presupponeva il superamento del difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa, e il quarto motivo inammissibile perché dipendente dall'eventuale accoglimento dei precedenti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese nei confronti del Comune e con atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza di merito, fondata sul difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa retributiva e sulla differenza qualitativa tra attività dei dirigenti e attività dei funzionari. Ha inoltre affermato che, nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi non possono essere utilizzati per supplire integralmente alle carenze probatorie della parte o per rimettere in termini il convenuto tardivamente costituito in assenza di elementi indiziari già acquisiti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune, mentre nei confronti dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici, rimasta intimata, non è stata adottata statuizione sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 369 n. 4 c.p.c.
il ricorso deve rispettare gli oneri di indicazione e localizzazione degli atti processuali richiamati; la censura è stata reputata inidonea perché non indicava né localizzava gli atti introduttivi del primo grado.
art. 421 c.p.c.
nel rito del lavoro i poteri istruttori d'ufficio possono essere esercitati solo quando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, non per supplire a carenze probatorie totali o per rimettere in termini la parte inerte.
art. 2697 c.c.
la parte che agisce deve provare i fatti costitutivi della pretesa; il ricorso mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 115 c.p.c.
la doglianza non è stata ritenuta idonea perché, sotto la veste di violazione di legge, perseguiva una rivalutazione del merito istruttorio.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
le censure formalmente prospettate come violazioni di legge o omesso esame sono state giudicate inammissibili perché volte a sollecitare un nuovo giudizio di merito.
art. 36 Cost.
la deduzione della violazione del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione è stata esclusa perché presupponeva il superamento della statuizione di merito sul difetto di prova dei fatti costitutivi.
art. 91 c.p.c.
la censura sulle spese era meramente conseguenziale all'eventuale accoglimento del ricorso principale.
art. 336, comma secondo, c.p.c.
richiamato solo per sostenere l'effetto espansivo esterno della cassazione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché subordinata all'accoglimento dei motivi principali.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato disposto l'obbligo, per la parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la previsione per l'impugnazione integralmente rigettata/inammissibile.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi del giudice non possono essere esercitati per colmare integralmente la carenza di allegazioni o di prova di una parte; essi presuppongono che dagli atti emergano già elementi significativi sui quali innestare l'integrazione probatoria.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
- La censura di violazione dell'art. 36 Cost. non è scrutinabile in sede di legittimità se presuppone il previo superamento, non consentito, dell'accertamento di merito circa il difetto di prova dei fatti costitutivi della pretesa retributiva.
- Il motivo sulle spese processuali è inammissibile quando è proposto in modo meramente dipendente dall'eventuale accoglimento dei motivi principali, senza autonoma critica della statuizione impugnata.
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