Cassazione Civile, Ordinanza n. 06369/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una differenza tariffaria su trasporti eseguiti. La società ingiunta propose opposizione; nel corso del primo grado il credito fu ceduto a una terza persona fisica, che poi intervenne nel giudizio come cessionaria. Il tribunale accolse l’opposizione e revocò il decreto. In appello la cessionaria lamentò la tardività della declaratoria di decadenza e l’erronea rimessione in termini concessa all’opponente; la società debitrice eccepì, tra l’altro, l’inammissibilità dell’appello per mancata partecipazione della cedente al giudizio di impugnazione. In cassazione la società debitrice dedusse violazione degli artt. 111 e 331 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto sufficiente la partecipazione della sola cessionaria, senza integrare il contraddittorio nei confronti della cedente del credito. Con i motivi successivi censurò anche la gestione della notificazione dell’opposizione, la rimessione in termini e, infine, la mancata prova di un requisito autorizzativo relativo all’attività di autotrasporto e l’erroneità dei calcoli del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sul difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di impugnazione. Ha affermato che, in presenza di cessione del credito e di partecipazione del solo cessionario, la mancata evocazione del cedente rende necessario, ove non vi sia il concorde consenso delle parti per l’estromissione, l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. Poiché la Corte d’appello aveva ritenuto integro il contraddittorio nonostante l’eccezione sollevata dalla società debitrice, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La cessione del credito è qualificata come successione a titolo particolare nel diritto controverso; il dante causa conserva una rilevanza processuale fino a quando non ricorrano i presupposti per la sua estromissione.
Nel giudizio di impugnazione, se il rapporto processuale coinvolge successore a titolo particolare e dante causa non estromesso, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di entrambi; in difetto, il vizio è rilevabile anche d’ufficio in cassazione e impone il rinvio.
Richiamato nei motivi non esaminati nel merito per effetto dell’assorbimento; la Corte non vi fonda la decisione finale.
Richiamato dalla parte ricorrente nei motivi assorbiti; non è oggetto della ratio decidendi.
Richiamato nel quarto motivo, assorbito; non incide sulla soluzione della causa.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione relativo a un diritto controverso ceduto a titolo particolare, la presenza del solo cessionario non basta se il cedente non è stato estromesso dal processo con il consenso delle parti e con il necessario provvedimento del giudice.
- Se il dante causa non è stato formalmente estromesso, il cedente e il cessionario possono essere entrambi necessari nel giudizio di impugnazione; la mancata evocazione di uno di essi determina un difetto di integrità del contraddittorio rilevabile anche d’ufficio.
- La partecipazione del successore a titolo particolare non sana da sola la mancata integrazione del contraddittorio quando la controparte abbia tempestivamente eccepito il vizio.
- Quando il motivo accolto attiene a un vizio processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi di diritto già fissati dalla Cassazione.
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