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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31969/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente contro gli avvisi ICI. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007-2009, emessi dal Comune su un'unità immobiliare di proprietà del contribuente. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente ritenendo applicabile un'agevolazione per abitazione principale in ragione della disponibilità del bene in capo alla madre del proprietario, distinta dall'abitazione del contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del d.lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 3, 8 e 10, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, e del regolamento comunale ICI, sostenendo che l'immobile oggetto di agevolazione non era adibito ad abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari e che la concessione in uso al genitore non convivente era irrilevante, difettando il presupposto di imposta in assenza di titolarità di un diritto reale; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme sulle spese processuali, sul presupposto che, in caso di cassazione, le spese dovessero essere rideterminate secondo soccombenza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di ICI, il presupposto impositivo e le relative agevolazioni devono essere letti in stretta correlazione con il soggetto passivo del tributo: il "possesso" rilevante è quello giuridico-reale, non la sola disponibilità di fatto dell'immobile.
  • L'agevolazione per abitazione principale presuppone che l'immobile sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento; la semplice concessione del bene in uso a un familiare o a un terzo non integra, di per sé, il presupposto agevolativo.
  • Se la decisione di merito fonda l'esenzione o l'agevolazione su una nozione di possesso diversa da quella normativamente rilevante, la sentenza è cassabile per violazione di legge e, se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito dalla Corte.
  • Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione e alla decisione nel merito, le censure sulle spese restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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