Cassazione Civile, Sentenza n. 37287/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sul trasferimento di personale dalla Regione Lazio alla Provincia di Latina ai sensi della L.R. n.14/1999 e sulla qualificazione delle voci retributive da mantenere. I lavoratori avevano chiesto, tra l'altro, la restituzione nei ruoli regionali e il riconoscimento di emolumenti (indennità di produttività collettiva e retribuzione di posizione organizzativa) come elementi fissi del trattamento economico al momento del trasferimento, sulla base del verbale di concertazione del 13.12.2001. La Provincia contestava inoltre l'assenza di manleva da parte della Regione per le somme non trasferite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso della Provincia solo sotto il profilo dell'erronea qualificazione del verbale di concertazione e della sua efficacia vincolante, ritenendo che il verbale non poteva trasformare in voci fisse ed continuative emolumenti che, secondo la contrattazione nazionale, hanno carattere variabile e premiale (produttività collettiva, indennità di posizione). Ha cassato la sentenza della Corte d'appello rispetto a questo punto e, decidendo nel merito (art. 384 c.p.c.), ha respinto le domande avanzate dai lavoratori. Le spese dei giudizi di merito sono compensate fra le parti; la Regione Lazio e i controricorrenti sono condannati, in via solidale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L.R. n. 14/1999
art. 13, comma 4 e comma 7
L'art.13, comma 4 dispone che il personale trasferito conserva la "posizione giuridica ed economica in godimento"; la Corte interpreta "in godimento" come il raffronto con la posizione effettivamente acquisita, escludendo l'inclusione di emolumenti di natura variabile e condizionata
Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Comparto Regioni-Autonomie Locali
artt. 4, 8, 15, 16, 17, 18 (nei vari testi citati: 31.3.1999 e 10.4.1999)
La contrattazione nazionale individua le materie e i vincoli della contrattazione decentrata: produttività collettiva e retribuzione di posizione sono disciplinate come emolumenti variabili/premiali o subordinati a specifiche procedure, quindi non possono essere automaticamente trasformati in elementi fissi da accordi decentrati incompatibili
art. 40, comma 3-quinquies e comma 3-bis
La contrattazione collettiva integrativa si svolge nei limiti e con i vincoli stabiliti dalla contrattazione nazionale; le materie e le risorse sono vincolate e la verifica preventiva delle risorse condiziona la validità della contrattazione decentrata
CCNL Enti Locali
Prevede che al personale proveniente da altri enti resti attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza, ma tale principio va interpretato in senso coerente con la natura "in godimento" e non come estensione a emolumenti variabili
Stabilisce che le risorse erogate alla Regione per il personale trasferito siano utilizzate secondo l'accordo di concertazione; la Corte però sottolinea che il verbale di concertazione non può superare i limiti della contrattazione nazionale né vincolare soggetti che non lo hanno sottoscritto
La Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi di questo articolo senza rinvio per nuovi accertamenti
Costituzione e norme processuali
art. 111 Cost.; artt. 132, comma 2, n. 4 e 161 c.p.c.; DPR n.115/2002 art.13, comma 1-quater
Richiamate nei motivi di ricorso e nella valutazione delle censure procedurali; la Corte ha ritenuto assorbiti i profili procedurali dopo avere accolto il motivo principale
Massime di principio
- La dizione "posizione giuridica ed economica in godimento" va interpretata come tutela della posizione effettivamente acquisita e stabile, non come automatica inclusione di voci retributive di carattere variabile o premiale
- I verbali di concertazione sottoscritti da alcuni soggetti (es. Regione e sindacati) non sono vincolanti per un ente che non li ha sottoscritti (es. Provincia destinataria del personale)
- La contrattazione decentrata non può introdurre o trasformare emolumenti variabili previsti dalla contrattazione nazionale in poste fisse e continuative, né può prevedere oneri non compatibili con i vincoli e le risorse stabilite dai CCNL
- Le voci quali produttività collettiva e retribuzione di posizione sono, per loro natura, legate a verifiche di risultato o a procedure specifiche per il conferimento e pertanto non rientrano automaticamente nella tutela del "trattamento in godimento" al momento del trasferimento
- Se un accordo decentrato confligge con la disciplina nazionale di rango superiore deve essere disapplicato e può essere dichiarato nullo nella parte incompatibile
- In ipotesi di trasferimento di personale, la prova sulla titolarità delle risorse e sugli effettivi trasferimenti finanziari è rilevante, e le domande di manleva devono essere formulate e provate con specificità
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