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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 37589/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Tubino chiedeva il ricalcolo di voci retributive (indennità trasferte estero, indennità di disagio, straordinari, permessi annui retribuiti - p.a.r., r.o.l., ferie, tredicesima e t.f.r.) in relazione alla maggiore retribuzione globale di fatto, e il risarcimento del danno pensionistico connesso ai contributi non versati su somme ritenute dovute; assumeva che molte indennità avessero natura retributiva e pertanto dovessero essere computate nella retribuzione utile ai fini di ferie, tredicesima e t.f.r., nei limiti della prescrizione quinquennale. In precedenza tra le parti era stato accertato il versamento contributivo inadeguato e nel primo giudizio era stata formulata una riserva di agire per altri importi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso del Tubino (confermando, in sostanza, l'interpretazione del giudice di merito circa il parametro retributivo da usare, favorevole al calcolo con la retribuzione globale di fatto in media annua) e ha respinto il ricorso incidentale proposto da Ansaldo. Tuttavia la Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso di Tubino (violazione dell'art. 2909 c.c. sui limiti oggettivi del giudicato), ritenendo che la sentenza del primo giudizio non potesse coprire la diversa domanda del secondo processo (nel primo si contestava il mancato versamento dei contributi su somme effettivamente corrisposte; nel secondo si chiedeva il riconoscimento di retribuzioni mai corrisposte e il danno previdenziale connesso a quelle somme), perciò ha cassato la parte della sentenza impugnata relativa a tale profilo e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per nuovo esame. In definitiva: ricorso incidentale rigettato; parziale accoglimento del ricorso principale (terzo motivo) con rinvio; primi due motivi del ricorso principale rigettati; quarto e quinto motivi assorbiti.

Norme richiamate

  • Contratto collettivo nazionale del lavoro addetti industria metalmeccanica privata e installazione di impianti

    art. 5 e art. 6 c.c.n.l. 8.6.1999; art. 12 e art. 13 c.c.n.l. 14.12.1990

    La Corte ha interpretato le disposizioni collettive privilegiando una nozione di "retribuzione globale di fatto" su base annuale come parametro medio per il calcolo dei p.a.r., delle ferie e della tredicesima, per evitare disparità derivanti da erogazioni non mensili

  • Codice civile

    art. 2909 c.c.; art. 2099 c.c.; art. 2697 c.c.; artt. 1362 e 1369 c.c.

    Art. 2909: utilizzato per verificare i limiti oggettivi del giudicato e per affermare che il giudicato del primo processo non estendeva la sua efficacia alla diversa causa petendi del secondo; Art. 2099/2697/1362/1369 richiamati in relazione a natura della retribuzione, onere della prova e interpretazione delle riserve/volontà delle parti

  • Codice di procedura civile

    art. 360 primo comma n. 3 e n. 4; artt. 112, 414, 437; artt. 366 e 369 richiamati in tema di censura in cassazione

    Art. 360: base della censura per vizio di diritto; artt. 112/414/437 richiamati nel contestare presunte nullità e nel controllo della correttezza del procedimento e del contenuto del ricorso introduttivo; la Corte ricorda i limiti della cognizione di legittimità

  • Direttiva dell'Unione Europea

    Direttiva 2003/88/CE art. 7

    Richiama il principio che la retribuzione durante le ferie deve mantenere la situazione retributiva ordinaria del lavoratore; la Corte usa questo principio per giustificare il riferimento alla retribuzione media/ordinaria (retribuzione globale di fatto)

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

    Corte di giustizia, cause Schultz-Hoff (C-350/06 e C-520/06), Robinson-Steele (C-131/04 e C-257/04), Williams (C-520/06 del 15/09/2011)

    Usate per fondare il principio secondo cui la retribuzione delle ferie deve corrispondere alla retribuzione ordinaria e per distinguere elementi retributivi da elementi occasionali/accessori

  • Convenzione O.I.L.

    Convenzione n. 132 del 24/6/1970

    Richiamata per il principio di garanzia della "normale o media retribuzione" durante le ferie, confermando l'orientamento verso un parametro medio

  • Costituzione e norme correlate

    art. 36 Cost.; art. 2109 c.c.; d.lgs. n.66/2003 art.10

    Richiamate a titolo di quadro normativo di riferimento per la determinazione della retribuzione durante le ferie e per precisare i limiti dell'autonomia collettiva nella definizione dei criteri di calcolo

Massime di principio

  • Per determinare se un'indennità abbia natura retributiva (e quindi entri nel calcolo di ferie, tredicesima, t.f.r.) è decisivo l'elemento della continuità e dell'abitualità dell'erogazione, l'inclusione esplicita nel t.f.r. e il nesso funzionale con la prestazione lavorativa; la qualificazione è di merito e grava sul lavoratore l'onere di dimostrare l'abitualità
  • Quando la normativa collettiva prevede liquidazione "con la retribuzione in atto" al termine di un periodo, una interpretazione sistematica ed eurounitaria può imporre di prendere come parametro la media annua (retribuzione globale di fatto) per evitare disparità dovute a cadenze diverse di erogazione
  • Il diritto dell'Unione e la giurisprudenza della CGUE impongono che la retribuzione garantita durante le ferie sia sostanzialmente equiparabile alla retribuzione ordinaria; pertanto, elementi occasionali o spese accessorie non devono essere computati se non pertinenti alla situazione lavorativa ordinaria
  • Il giudicato copre sia il dedotto che il deducibile: se due giudizi concernono lo stesso rapporto e i fatti costitutivi sono logicamente connessi, il frazionamento delle domande può essere precluso salvo interesse oggettivamente valutabile del creditore a procedere separatamente; se la causa petendi e il petitum sono diversi e richiedono accertamenti istruttori non sovrapponibili, il giudicato non necessariamente preclude una nuova azione
  • La presentazione di atti e conteggi allegati al ricorso introduttivo può integrare la specificità della domanda; in cassazione le censure sulla nullità del ricorso introduttivo sono valutate anche alla luce della documentazione effettivamente prodotta in primo grado
  • In tema processuale, la Corte di cassazione non riesamina i fatti ma verifica la corretta applicazione del diritto e la logicità della motivazione del giudice di merito; questioni di fatto come l'abitualità delle trasferte restano in primo luogo di competenza del giudice di merito

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