Cassazione Civile, Sentenza n. 37593/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del licenziamento disciplinare senza preavviso per presunto traffico di visti; deduzione di nullita' o decadenza illegittima per tardivita' dell'impugnazione. Contestazione della decorrenza del termine di decadenza di 60 giorni invocando l'applicabilita' esclusiva delle norme disciplinari del pubblico impiego privatizzato (artt. 55 e ss. d.lgs. 165/2001 e modifiche), contestazione della comunicazione dei motivi del licenziamento (si sostiene che la nota del 20.9.2012 non fosse l'atto espulsivo completo e che il DM 1868/2012 sia stato comunicato solo il 5.10.2012), e dedotta la decadenza dell'Amministrazione dall'azione per presunto superamento del termine di 120 giorni previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. 150/2009. Inoltre censura sulla liquidazione delle spese (IVA e CPA).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui l'art. 6 della legge n. 604/1966 è applicabile anche al rapporto di pubblico impiego privatizzato in virtù dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001; le norme sul procedimento disciplinare (artt. 55 e ss.) regolano la fase precedente all'emanazione della sanzione ma non derogano al termine di decadenza per l'impugnazione. Ha ritenuto che il DM n. 1868/2012, comunicato il 21/9/2012, costituisse atto di licenziamento completo con motivazione, perciò il dies a quo del termine di 60 giorni decorre da quella comunicazione. Le doglianze sul travisamento della prova e sulle date di comunicazione sono state valutate inammissibili o infondate in cassazione. Quanto alle spese, la Corte ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha precisato che il sindacato di legittimità sulle spese è ammissibile solo per violazione del principio di soccombenza.
Norme richiamate
Legge n. 604 del 1966
Termine di decadenza di 60 giorni per impugnare il licenziamento applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego privatizzato per richiamo contenuto nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 165/2001
Decreto legislativo n. 165 del 2001
art. 2, comma 2; artt. 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater
Art. 2, comma 2 collega il pubblico impiego privatizzato alla disciplina del lavoro subordinato; gli artt. 55 e ss. disciplinano la fase procedimentale disciplinare ma non escludono l'applicazione del termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento
Decreto legislativo n. 150 del 2009
artt. 68 e 69; richiamo a art. 55-bis e ss.
Modifiche alla disciplina disciplinare; ristabilito che le disposizioni sul procedimento disciplinare non derogano alla disciplina del licenziamento ex lege in tema di decadenza, salvo specifiche eccezioni
Legge n. 183 del 2010
Stabilisce che il termine per impugnare decorre dalla comunicazione del licenziamento se quest'ultimo contiene i motivi; richiamata per precisare il dies a quo
Codice di procedura civile
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5; artt. 112, 115, 116; art. 348-ter
Limiti del ricorso per cassazione: i vizi di travisamento della prova e di errata valutazione del fatto non sono deducibili se non rientrano nei casi tassativi di legge; opera la preclusione della doppia conforme per alcune censure
Costituzione
art. 97; art. 111; art. 3
Richiami di principio costituzionale invocati dal ricorrente ma non determinanti per riformare la decisione di merito
d.P.R. n. 115 del 2002
Previsione sul contributo unificato e oneri processuali da dichiarare in sede di cassazione
Massime di principio
- Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato il termine di decadenza per impugnare il licenziamento previsto dalla legge sul lavoro (legge n. 604/1966, art. 6) si applica in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.
- Il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione è la comunicazione del provvedimento di licenziamento nel momento in cui tale atto risulti completo e contenga i motivi del recesso; una mera nota interna o una comunicazione preliminare puo' non interrompere il termine se non integra l'atto espulsivo con motivazione.
- Le norme sul procedimento disciplinare (artt. 55 e ss. d.lgs. 165/2001 e modifiche) disciplinano la fase antecedente all'adozione della sanzione e non derogano automaticamente alle regole di decadenza stabilite per il licenziamento salvo espressa previsione normativa.
- La deduzione di superamento dei termini procedimentali da parte dell'Amministrazione (ad es. 120 giorni ex art. 55-bis) può portare a conseguenze solo se provata nel merito; in cassazione i rilievi di travisamento della prova sono fortemente limitati e spesso inammissibili.
- La richiesta di procedure alternative di risoluzione (es. arbitrato o procedure previste dalla contrattazione) non sospende automaticamente il termine di decadenza per l'impugnazione giudiziale se la procedura non è idonea o è stata vietata dalla normativa sopravvenuta.
- Sul punto delle spese di giudizio il sindacato di legittimità in Cassazione è ammissibile solo per violazione del principio di soccombenza; la presenza di una parziale riforma non comporta automaticamente l'assoluta esclusione della condanna alle spese a carico della parte che ha proposto il ricorso
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