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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 37286/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I dipendenti, tecnici "on field", contestavano la validità di un accordo collettivo (27.3.2013, operativo dal 10.7.2013) che introdusse franchigie non retribuite (15 o 30 minuti) sui tempi di trasferimento dall'auto aziendale al primo intervento e dal'ultimo intervento al luogo di ricovero del mezzo, riducendo di fatto la retribuzione per il tempo di spostamento. Sostenevano che tali tempi dovessero essere considerati orario di lavoro (quindi retribuiti) ai sensi del d.lgs. 66/2003 e delle direttive comunitarie, nonché che l'accordo fosse illegittimo per mancanza di esplicito mandato dei lavoratori ad rinunciare a parte della retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per i ricorrenti Sabot e Sinigoi in forza di conciliazione sindacale. Per il resto ha rigettato il ricorso di Telecom confermando la valutazione di merito: i tempi di trasferimento considerati (entro la franchigia prevista dall'accordo) sono da considerare tempo di lavoro quando l'azienda organizza/indica il luogo degli interventi e il lavoratore è sottoposto a direttive (anche tramite terminale aziendale). In precedenza la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità parziale dell'accordo nella parte che sottraeva fino a 30 minuti giornalieri al computo dell'orario e aveva quantificato le somme dovute; la cassazione ha respinto l'impugnazione di Telecom. Telecom è condannata alle spese di giudizio (importi liquidati in sentenza) e ad eventuale contributo unificato secondo normativa.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.66/2003

    art. 1, comma 2; art. 2 lett. a)

    L'orario di lavoro comprende il tempo in cui il lavoratore è a disposizione del datore; la Corte ha ritenuto che i tempi di trasferimento costituiscano orario di lavoro se il datore organizza e dirige (o può stabilire) il luogo degli interventi e il lavoratore riceve indicazioni e disposizioni durante gli spostamenti.

  • Direttiva CE 93/104

    Richiamata quale principio comunitario sul tempo di lavoro: il criterio della disponibilità al datore come elemento per qualificare il tempo come lavorativo.

  • Direttiva 2000/34/CE

    Richiamata in tema di disciplina comunitaria del lavoro e del riposo, a supporto dell'interpretazione sul tempo di lavoro.

  • Codice Civile

    art. 2103 c.c.; art. 2113 c.c.; art. 2697 c.c.

    Art.2103/2113 citati dai ricorrenti in relazione a eventuale mutamento di mansioni e limiti di accordi collettivi; art.2697 invocato da Telecom sul tema dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la documentazione probatoria fosse sufficiente per confermare la decisione di merito.

  • d.P.R. n.115/2002

    Riferimento formale in tema di contribuito unificato e presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo dovuto da Telecom.

Massime di principio

  • Il tempo di trasferimento è da considerare orario di lavoro quando il datore organizza/indica il luogo degli interventi o esercita direttive sul lavoratore durante gli spostamenti (anche tramite strumenti aziendali): in tali casi il lavoratore è a disposizione dell'azienda.
  • Le franchigie concordate collettivamente (periodi non retribuiti) non possono sottrarre indebitamente al lavoratore tempo che, per effetto dell'organizzazione aziendale, ha natura di tempo lavorativo.
  • In sede di cassazione non è ammissibile censurare la valutazione ermeneutica del giudice di merito limitandosi a proporre una diversa interpretazione del contratto, se la lettura del giudice è plausibile e fra le possibili.
  • La presenza di strumenti aziendali che consentono al datore di lavoro di impartire disposizioni o di registrare l'inizio/fine attività rafforza l'elemento della direzione e disponibilità del lavoratore durante gli spostamenti.
  • La conciliazione sindacale tra parti estingue la controversia per i soggetti che hanno sottoscritto l'accordo, con cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese per quei soli rapporti.

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