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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 37588/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva riformato la decisione di primo grado e dichiarato Fraccano Holding, Cementerie Aldo Barbetti, Banca MPS, Banca Popolare di Spoleto e Coop Centro Italia tenuti in solido a manlevare Botta delle somme già pagate o da pagarsi a seguito di sentenze civili per cause di diffamazione. La ricorrente deduceva sette motivi tra cui: inammissibilità dell'appello per notificazione ad una società cancellata dal Registro delle Imprese e mancata integrazione del contraddittorio verso i soci; errata interpretazione del contratto individuale di lavoro (clausola di manleva) e del verbale di conciliazione sindacale del 26.5.2006; vizio nella valutazione dell'attivo e dell'utile di liquidazione della società EDI.B e sull'ammissibilità di documenti prodotti in appello; violazioni delle regole probatorie e processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i mezzi di impugnazione: ha confermato la giurisprudenza sulla ultrattività del mandato alla lite e l'ammissibilità della notificazione all'avvocato anche quando la parte sia stata successivamente cancellata dal Registro; ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata l'ermeneutica contrattuale della Corte territoriale circa il contenuto del contratto di lavoro e del verbale di conciliazione (la clausola del 2006 riguardava il trattamento economico, non la manleva per spese di giudizio per cause di diffamazione); ha dichiarato ammissibile la produzione del bilancio di liquidazione in appello e ha ritenuto insindacabili in Cassazione gli accertamenti di fatto sull'ammontare degli utili e sulla capacità dei soci di far fronte alle obbligazioni. Ha dichiarato assorbiti i ricorsi incidentali e condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite e contributi come indicato in dispositivo.

Norme richiamate

  • artt. 299-305 c.p.c.

    Norme sul decesso o incapacità della parte e sugli effetti nel processo; la Corte conferma che la perdita di capacità non impedisce la prosecuzione del processo se il procuratore non dichiara l'evento e che la notificazione all'avvocato rimane efficace

  • art. 285 c.p.c.

    Notificazione della sentenza al procuratore e decorrenza dei termini di impugnazione: la notificazione al difensore produce effetti anche nei confronti della parte divenuta incapace o estinta nella sfera amministrativa

  • art. 330 c.p.c. (1° co.)

    Consente la notificazione all'avvocato; la Corte sottolinea l'ammissibilità dell'impugnazione notificata presso il procuratore senza che sia necessaria la conoscenza esterna dell'evento estintivo da parte del notificante

  • art. 2495 c.c.

    Regola la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali dopo la cancellazione; la Corte valuta la liquidazione e la mancata distribuzione di utili ai fini della responsabilità dei soci

  • artt. 1362-1371 c.c.

    Principi di interpretazione del contratto: la Corte d'appello ha applicato correttamente i criteri ermeneutici e tale ricostruzione non è sindacabile in cassazione se plausibile

  • artt. 1321-1325 c.c.

    Norme sulla formazione del contratto richiamate nel controllo dell'interpretazione contrattuale

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato in rapporto alla tutela del lavoratore e alla portata degli accordi che regolano il rapporto di lavoro; la Corte ha ritenuto che la conciliazione del 2006 riguardasse il trattamento economico e non la manleva

  • art. 2697 c.c.

    Regola la prova e l'onere della prova: la Corte territoriale ha valutato correttamente la produzione probatoria concernente l'attivo di liquidazione e la sua destinazione

  • artt. 115, 342, 345, 434, 437 c.p.c.

    Norme processuali relative all'ammissione e valutazione dei mezzi di prova e dei documenti; la Corte ha ritenuto ammissibile il bilancio di liquidazione depositato in appello e legittima la valutazione del giudice di merito

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo: richiamato nella censura sull'ammissione tardiva del documento, ma la Corte ha ritenuto compatibile l'ammissione in quanto prodotta tempestivamente dopo la comunicazione dell'evento estintivo

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1 quater e 1 bis)

    Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo se dovuto

Massime di principio

  • La notificazione degli atti al procuratore della parte mantiene efficacia anche se la parte societaria viene successivamente cancellata dal Registro delle Imprese: l'impugnazione non è automaticamente inammissibile per tale motivo se il mandato non è stato dichiarato inefficace.
  • L'avvocato munito di procura valida per i gradi successivi può proporre impugnazioni anche quando la parte abbia perduto la capacità formale; la regola dell'ultrattività del mandato tutela la continuità del processo.
  • Le interpretazioni contrattuali operate dal giudice di merito, se fondate su adeguata motivazione e plausibili, non sono sindacabili in sede di legittimità: non è sufficiente proporre una diversa lettura del medesimo testo contrattuale.
  • Una clausola conciliativa o una rinuncia espressa va interpretata secondo il principio di stretta correlazione con l'oggetto e il contesto: se il testo e il comportamento delle parti mostrano che la rinuncia riguardava solo il trattamento economico, non può essere estesa a garanzie di manleva non esplicitate.
  • Documenti prodotti per la prima volta in grado di appello possono essere ammessi se la loro produzione consegue a circostanze nuove conosciute solo in appello (es. cancellazione societaria), e la loro valutazione resta materia di fatto del giudice di merito.
  • La responsabilità dei soci per obbligazioni sociali dopo liquidazione dipende dalla effettiva distribuzione dell'attivo: in presenza di mancata distribuzione, può venir meno l'obbligo di risposta, ma questa è una questione di fatto che va provata dalle parti interessate.
  • Chi contesta la disponibilità di utili o la condotta di liquidazione ha l'onere di provare quanto dedotto; la valutazione contabile dei bilanci e la determinazione degli utili spettano al giudice di merito.
  • In situazioni analoghe, consigli pratici sono: notificare sempre anche agli eventuali soci quando la controparte societaria mostra segni di estinzione, conservare e produrre tempestivamente bilanci e atti di liquidazione, e articolare dettagliatamente le deduzioni probatorie relative agli utili e alla loro distribuzione.

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