Sentenza n. 797/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione amministrativa relativa alla precedente risoluzione contrattuale disposta nei confronti dell'impresa prima classificata e agli atti connessi, nonché al DGUE presentato nella gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Poste Italiane S.p.A. aveva indetto una procedura per l'affidamento di accordi quadro relativi al servizio di trasporto di prodotti postali, suddivisa in lotti. Per il lotto 1, l'impresa controinteressata si era classificata prima, mentre la ricorrente, mandataria di un costituendo RTI, si era classificata seconda. Durante la verifica della documentazione amministrativa della prima classificata, la ricorrente aveva chiesto accesso agli atti relativi alla risoluzione per inadempimento di un precedente contratto stipulato tra Poste Italiane e la prima classificata, alle verifiche di conformità dei veicoli, alle contestazioni, alle penali, alla comunicazione e al provvedimento di annotazione nel Casellario informatico, agli eventuali provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'Albo fornitori e al DGUE presentato nella gara in corso. La stazione appaltante aveva negato l'accesso, richiamando la disciplina di riservatezza degli atti di gara durante lo svolgimento della procedura e sostenendo l'assenza di un interesse concreto e attuale, poiché la documentazione riguardava una procedura precedente. La ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse diretto alla verifica della legittimità della partecipazione della prima classificata, la cui eventuale esclusione avrebbe potuto determinare un effetto favorevole sulla propria posizione di seconda classificata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullato il diniego e ordinato a Poste Italiane S.p.A. di consentire alla ricorrente la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta. Il giudice ha ritenuto concreto e attuale l'interesse all'accesso, poiché gli atti riguardavano la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto avente a oggetto il medesimo servizio e potevano mettere in discussione la legittimità della partecipazione della prima classificata alla gara successiva. L'eventuale esclusione della prima classificata avrebbe potuto riflettersi positivamente sulla posizione della seconda classificata. Il TAR ha inoltre rilevato che, nelle more del giudizio, era intervenuta l'aggiudicazione del lotto in favore della prima classificata; pertanto, non risultava più applicabile la disciplina di riservatezza propria della gara ancora in corso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, commi 2 e 3, d.lgs. 36/2023
non riguarda atti del procedimento di affidamento in oggetto
La stazione appaltante aveva richiamato la disciplina sull'accesso e sulla riservatezza degli atti nelle procedure di gara ancora in corso; il TAR ha ritenuto tale disciplina non ostativa, poiché nel frattempo era intervenuta l'aggiudicazione del lotto.
Il giudice ha riconosciuto il diritto di accesso in presenza di un interesse concreto e attuale, collegato alla possibilità di contestare la legittimità della partecipazione dell'impresa prima classificata.
Massime di principio
- L'impresa seconda classificata in una gara possiede un interesse concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alla risoluzione per inadempimento di un precedente contratto stipulato dalla prima classificata con la medesima stazione appaltante, quando il precedente rapporto riguarda il medesimo servizio e gli atti possono incidere sulla verifica della legittimità della partecipazione alla gara successiva.
- L'interesse all'accesso non viene meno per il solo fatto che la documentazione richiesta si riferisca a una procedura contrattuale precedente, se tale documentazione è potenzialmente rilevante per contestare il possesso dei requisiti o la legittimità della partecipazione dell'operatore economico nella gara successiva.
- La posizione di seconda classificata integra un interesse concreto e attuale all'accesso quando l'eventuale esclusione della prima classificata potrebbe determinare un'utilità diretta, quale l'aggiudicazione o il miglioramento della posizione nella graduatoria.
- La disciplina di riservatezza relativa agli atti di una gara in corso non può essere invocata dopo l'intervenuta aggiudicazione, ove non siano indicati ulteriori e specifici motivi di riservatezza ostativi all'ostensione.
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