Cassazione Civile, Ordinanza n. 16441/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda societaria relativa a una cessione azionaria del 1979, poi dichiarata simulata con sentenza passata in giudicato, con accertamento della titolarità di una quota del capitale sociale in capo al ricorrente e convalida del sequestro giudiziario delle azioni. Successivamente il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 677, comma 3, c.p.c., l’attuazione del sequestro mediante ordine alla controparte di consegnare al custode giudiziario la quota azionaria e di consentirne l’immediata immissione nel possesso. La Corte d’appello ha negato l’istanza ritenendo che, dopo l’azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione, il ricorrente non avesse sottoscritto nuove azioni e avesse quindi perso la qualità di socio; ha inoltre affermato che la misura cautelare era divenuta inutile perché riferita a una situazione ormai superata e che il sequestro ante causam non poteva riespandersi in presenza della disciplina dell’art. 4, comma 5, d.l. 571/1994. Contro questa ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione con due motivi, ma la Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle doglianze perché ha rilevato d’ufficio che il provvedimento impugnato non era ricorribile ex art. 111 Cost. in quanto privo di decisorietà e definitività, trattandosi di atto meramente strumentale all’attuazione di una misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività. Ha ritenuto che sia il provvedimento di autorizzazione al sequestro giudiziario sia quello che regola l’attuazione della misura abbiano natura cautelare e strumentale, non incidano definitivamente su diritti soggettivi e non siano perciò impugnabili con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.; per tali provvedimenti è invece esperibile il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. La declaratoria di inammissibilità ha reso assorbiti i due motivi di ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stata disposta la cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., di un’espressione sconveniente contenuta nel ricorso; inoltre è stato dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente di chiedere l’attuazione del sequestro giudiziario mediante ordine al terzo detentore di consentire l’immissione nel possesso del custode giudiziario.
Il sequestro giudiziario è qualificato come misura cautelare funzionale alla fruttuosità dell’eventuale esecuzione diretta.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile contro provvedimenti cautelari privi di decisorietà e definitività.
Il rimedio corretto avverso i provvedimenti che regolano l’attuazione di misure cautelari è il reclamo.
È stata disposta la cancellazione di un’espressione sconveniente perché eccedente le esigenze difensive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 4, comma 5, d.l. 571/1994
Richiamato dalla corte territoriale per affermare l’inefficacia di sequestri anteriormente autorizzati in caso di rigetto della convalida o di declaratoria di inesistenza del diritto cautelato.
Massime di principio
- I provvedimenti cautelari e quelli meramente attuativi della cautela, anche se incidono su posizioni soggettive, non sono normalmente ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. perché difettano dei requisiti di decisorietà e definitività.
- Il sequestro giudiziario e gli atti che ne disciplinano l’esecuzione hanno natura strumentale rispetto alla tutela futura del diritto e non assumono efficacia di giudicato sostanziale o formale.
- Contro i provvedimenti del giudice che regolano l’attuazione di misure cautelari il rimedio ordinario è il reclamo cautelare, non il ricorso straordinario per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di impugnabilità del provvedimento, l’esame dei motivi di censura resta assorbito.
- L’uso di espressioni sconvenienti negli atti difensivi può giustificare la cancellazione ai sensi dell’art. 89 c.p.c.
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