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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37017/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Il comune aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento della concessionaria della riscossione per somme incassate a titolo di ICI e TARSU e non riversate all’ente, indicando un importo complessivo superiore a 900 mila euro e chiedendo anche il privilegio ex art. 2752 c.c. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in chirografo e per una somma inferiore; l’opposizione ex art. 98 l.fall. era stata respinta dal tribunale. Nel ricorso per cassazione il comune ha dedotto, con i primi due motivi, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il tribunale avrebbe travisato il contenuto di due relazioni della Guardia di Finanza: la divergenza tra le quantificazioni riportate dipendeva, secondo il ricorrente, dal diverso quesito posto agli organi investigativi e non da una reale contraddittorietà. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1188, 2752 e 2745 c.c., affermando che il credito conservava natura tributaria e dunque privilegiata anche se il pagamento era stato eseguito al concessionario e da questi non riversato al comune; il tribunale avrebbe erroneamente qualificato il credito come diverso e di natura meramente risarcitoria/restitutoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che la doglianza sul preteso travisamento delle relazioni della Guardia di Finanza non fosse decisiva né sorretta da un’autonoma censura della ratio assorbente del decreto, fondata sulla mancanza di prova del credito per l’ammontare superiore. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il mancato riversamento da parte della concessionaria non muta la natura tributaria del credito e non fa venir meno il privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c. La Corte ha quindi cassato il decreto limitatamente al rigetto del privilegio e ha rinviato al Tribunale di Foggia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    norma posta a base dell’opposizione allo stato passivo del creditore escluso o ammesso solo parzialmente.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare un asserito travisamento della prova documentale.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione della prova documentale da parte del giudice di merito.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per dedurre carenza di motivazione del decreto impugnato.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della motivazione del provvedimento.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il ricorrente lo invoca per omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte rileva difetto di decisività della censura.

  • art. 1188 c.c.

    il pagamento al soggetto autorizzato a ricevere la prestazione è liberatorio per il debitore, ma ciò non esclude che il credito mantenga la sua natura tributaria nei rapporti tra ente impositore e concessionario.

  • art. 2752 c.c.

    il privilegio generale mobiliare si estende ai tributi locali e resta applicabile anche al credito dell’ente verso il concessionario che abbia incassato e non riversato le somme.

  • art. 2745 c.c.

    la causa del credito è la ragione giustificatrice del privilegio; nel caso dei tributi locali la causa tributaria permane anche se le somme sono state incamerate dal concessionario.

Massime di principio

  • La censura per travisamento della prova è inammissibile se non incide sulla ratio decidendi autonoma e assorbente posta a base della decisione di merito.
  • Il valore probatorio di relazioni ispettive o verbali della Guardia di Finanza non è automatico e va apprezzato in relazione alla natura dei fatti attestati e alla concreta attendibilità dei dati riportati.
  • In materia di ammissione al passivo, la prova del credito deve essere fornita con documenti o elementi idonei a dimostrare in modo univoco l’effettiva debenza; una contestazione su singoli dati numerici non è decisiva se resta intatta l’affermazione di mancanza di prova del credito nella sua consistenza superiore.
  • Il privilegio ex art. 2752 c.c. per i tributi locali si fonda sulla causa fiscale del credito e può essere riconosciuto anche quando le somme siano state riscosse da un concessionario incaricato della riscossione e non riversate all’ente.
  • Il mancato riversamento da parte del concessionario non trasforma il credito tributario in un credito di natura diversa, poiché la natura dell’entrata resta ancorata alla sua funzione pubblicistica.
  • Il rapporto tra ente impositore e concessionario della riscossione non va qualificato come semplice mandato privatistico, ma come rapporto concessorio funzionalmente connesso all’esazione di entrate pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRiscossioneInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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