Cassazione Penale, Sentenza n. 30427/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione per due capi: A) detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (hashish) per complessivi kg 3,20; B) resistenza con violenza a pubblico ufficiale (Carabinieri) in occasione di un "alt". Di Terlizzi ha impugnato la conferma della condanna denunciando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge sul trattamento sanzionatorio (contestando la valutazione della gravità basata sulla "rilevante quantità" calcolata sul peso lordo, la considerazione della fuga in moto come elemento aggravante e la scarsa considerazione delle dichiarazioni confessorie); 2) vizio di motivazione nell'applicazione automatica della recidiva nonostante la confessione, l'occasionalità del fatto e il lungo intervallo temporale rispetto al precedente reato. Lamanuzzi ha proposto ricorso personalmente ma, dopo la riforma, la presentazione personale di ricorso è stata ritenuta inammissibile.
La decisione
Il ricorso di Angelo Lamanuzzi è dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione a proporre ricorso personale (art. 613 c.p.p. novellato); Lamanuzzi è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso di Roberto Di Terlizzi è parzialmente accolto: sono respinte le censure che attengono alla valutazione di merito (motivi istruttori e valutazione della gravità basata anche sul numero approssimato di dosi = 12.337), ma è dichiarata fondata la censura relativa alla mancata motivazione sulla recidiva. La Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di recidiva e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo esame solo su tale profilo, confermando per il resto la decisione di merito.
Norme richiamate
d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 73, comma 1 e 4)
Norma sostanziale sul traffico e detenzione di stupefacenti; la Corte territoriale ha valutato la gravità anche in base al numero di dosi desumibile dal quantitativo sequestrato e ha ritenuto legittimo il trattamento sanzionatorio comminato
Articolo invocato per la resistenza con violenza ai carabinieri; la condotta di fuga e resistenza è stata considerata elemento che denota la consapevolezza della detenzione ai fini di spaccio
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 63) e art. 613 c.p.p.
"art. 1, comma 63, L. 23-6-2017, n. 103"
La modifica normativa ha eliminato la possibilità per l'imputato di proporre ricorso personale in Cassazione; perciò il ricorso sottoscritto personalmente da Lamanuzzi è stato dichiarato inammissibile
codice di procedura penale (art. 616 c.p.p.)
"art. 616 cod. proc. pen."
Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili: onere delle spese del procedimento e possibilità di condanna al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha imposto a Lamanuzzi il pagamento di €3.000
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
"sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186"
Richiamata in relazione al principio circa i casi di inammissibilità e l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi per escludere l'onere sanzionatorio previsto
Massime di principio
- Dopo la L. 23-6-2017, n. 103 (modifica art. 613 c.p.p.) i ricorsi in Cassazione sottoscritti personalmente dall'imputato sono inammissibili; la parte deve essere assistita e il ricorso sottoscritto dal difensore abilitato
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti quando la motivazione del giudice di merito è congrua, esauriente e logica: le valutazioni probatorie e di merito sono sindacabili solo se la motivazione è carente o manifestamente illogica
- L'applicazione della recidiva richiede una motivazione specifica: il giudice di merito deve affrontare gli argomenti difensivi che chiedono l'esclusione o la non valorizzazione della recidiva (es. collaborazione, confessione, occasionalità, lungo intervallo temporale), altrimenti sussiste vizio di motivazione e la Cassazione può annullare e rinviare
- Nelle valutazioni sulla "gravità" del reato di spaccio il giudice può ricondurre il quantitativo sequestrato a numero approssimato di dosi e considerarne l'effetto drogante, ma tale valutazione deve essere espressa in modo chiaro e connessa agli elementi probatori
- Se la Corte territoriale omette di affrontare punti nevralgici del motivo di appello (es. esclusione della recidiva), la mera affermazione conclusiva non soddisfa l'obbligo motivazionale e comporta il rimedio del rinvio
- In caso di ricorso inammissibile la parte soccombente può essere condannata alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; è importante valutare la legittimità formale del ricorso prima di proporlo
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