Cassazione Civile, Ordinanza n. 11147/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La parte ricorrente aveva agito davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento della prescrizione di un credito vantato nei suoi confronti in forza di decreto ingiuntivo, con conseguente caducazione dell'ipoteca giudiziale iscritta su beni immobili di sua proprietà. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione è stato proposto un solo motivo, ma la Corte ha esaminato anzitutto la procedibilità del ricorso: la copia della sentenza impugnata prodotta dalla ricorrente risultava priva dell'attestazione di pubblicazione, nonché del numero e della data di pubblicazione; l'attestazione di conformità del difensore riportava solo un numero di sentenza e non consentiva di verificare gli estremi della pubblicazione. La ricorrente sosteneva, in sostanza, la tempestività dell'impugnazione in base alla data di pubblicazione indicata nel ricorso, ma la Corte ha rilevato che tali dati non possono essere desunti dalle mere indicazioni di parte o dall'attestazione del difensore, essendo necessaria la copia autentica munita degli estremi di pubblicazione rilasciati dalla cancelleria.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369 c.p.c., ritenendo che la copia della sentenza impugnata prodotta non fosse idonea a consentire la verifica della pubblicazione, della tempestività dell'impugnazione e dell'esatta individuazione del provvedimento impugnato. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la peculiarità e relativa novità della questione, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. Non vi è stata decisione sul merito della pretesa di prescrizione del credito o sull'ipoteca.
Norme richiamate
La produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con la relazione di notificazione se esistente, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; la copia deve recare l'attestazione di pubblicazione della cancelleria, con data e numero di pubblicazione, quando si tratta di provvedimenti telematici.
Norme che consentono la trattazione del ricorso in camera di consiglio nelle forme semplificate previste.
art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 18 ottobre 2010, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221
Le copie informatiche estratte dal fascicolo telematico possono equivalere all'originale, ma tale equivalenza non sostituisce l'attestazione di pubblicazione della cancelleria, che resta necessaria ai fini della procedibilità del ricorso.
art. 52, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114
È richiamato come fonte della disciplina che attribuisce al difensore il potere di certificare la conformità delle copie estratte dal fascicolo informatico, senza però attribuirgli il potere di attestare la pubblicazione della sentenza.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la sentenza impugnata deve essere prodotta in copia autentica munita degli estremi di pubblicazione rilasciati dalla cancelleria; non è sufficiente una copia attestata conforme dal difensore se mancano numero e data di pubblicazione.
- Quando il provvedimento impugnato è stato redatto e depositato in formato telematico, la sua esistenza giuridica e la sua ostensibilità si perfezionano solo con l'attribuzione, da parte del sistema informatico tramite la cancelleria, del numero identificativo e della data di pubblicazione.
- La Corte di cassazione non può desumere la tempestività dell'impugnazione da indicazioni contenute nel ricorso o nell'attestazione del difensore, dovendo verificare direttamente, sulla copia autentica del provvedimento, gli elementi necessari a identificare con certezza la sentenza impugnata.
- La mancanza dell'attestazione di pubblicazione e dei relativi dati impedisce sia il controllo della tempestività del ricorso sia l'esatta individuazione del provvedimento oggetto di cassazione, rendendo il ricorso improcedibile.
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