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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11275/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione censurava la sentenza di condanna per rapina consumata in concorso con tre motivi principali: 1) violazione e scorretta applicazione della legge penale e carenza/illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove (artt. 187, 192, 530, 533 c.p.p.): si sosteneva che la decisione si fondasse su dichiarazioni contraddittorie della persona offesa e dei testimoni (Ndiaye, Seye, Gallucchio) e che esistessero elementi che avrebbero potuto smentire la responsabilità dell'imputato; inoltre si alegava che Lopez fosse invece vittima di lesioni. 2) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. per uso di arma, per la mancanza di prova che fossero state effettivamente utilizzate bottiglie rotte come arma (si osservava la presenza solo di bottiglie integre nel contesto conviviale). 3) vizio nella valutazione delle circostanze attenuanti (artt. 132, 133 e 62-bis c.p.): si lamentava che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valorizzato la giovane età infraventicinquennale, l'assenza di precedenti e la collaborazione dell'imputato, ritenendo erroneamente che la mancata ammissione di responsabilità ostasse al prevalere delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: (1) il primo motivo fosse, in realtà, una censura del merito e della valutazione probatoria riservata ai giudici di merito; (2) il secondo motivo fosse infondato perché dall'istruttoria risultava che gli aggressori avevano brandito bottiglie rotte e che ciò integra l'uso di arma impropria, rilevante ai fini dell'aggravante; (3) il terzo motivo fosse inammissibile poiché la valutazione comparativa delle circostanze è di discrezionalità del giudice di merito e, qui, non risultava arbitraria né priva di motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la sentenza di merito resta operante; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 176/2020 (modificato dall'art.16 D.L. n.228/2021, conv. L.15/2022)

    Disciplina la possibilità di trattare il procedimento con contraddittorio scritto; qui la Corte segnala che il procedimento è stato trattato secondo tale modalità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella esposizione dei motivi nel provvedimento di motivazione ai fini della motivazione della Corte di legittimità; la Corte richiama i limiti per la motivazione ex art. 173 disp. att.

  • artt. 187, 192, 530, 533 cod. proc. pen.

    Riferimenti normativi relativi alla valutazione delle prove e alla motivazione della sentenza; il ricorrente li invocava per censurare la valutazione testimoniale, la Corte però ha ritenuto che si trattasse di valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo violazione di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che delimita il sindacato in Cassazione in relazione alla violazione di legge: occorre contestare la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta, non la diversa valutazione delle prove; la Corte ha richiamato questo principio per dichiarare infondato il primo motivo.

  • art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.

    Aggravante per aver commesso il fatto con armi; la Corte ha ritenuto che il brandire bottiglie di vetro rotte integri l'uso di arma impropria e quindi l'aggravante sia correttamente applicata.

  • artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen.

    Norme sulla determinazione della pena e sulle circostanze attenuanti/recidiva: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito in ordine alla prevalenza delle circostanze aggravanti sulla attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme (Cassa delle ammende) a carico del ricorrente; applicata dalla Suprema Corte per la condanna a pagare le spese e 3.000 euro.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la propria valutazione probatoria a quella dei giudici di merito: i motivi che in realtà chiedono una diversa valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili o manifestamente infondati.
  • Per qualificare come "uso di arma impropria" il brandire oggetti (es. bottiglie rotte) non è sempre necessario il rinvenimento di cocci sul luogo: se dall'istruttoria emerge che gli aggressori hanno effettivamente brandito bottiglie rotte e ciò risulta coerente con il contesto, può ritenersi integrata l'aggravante dell'art. 628 c.p.
  • La mancanza di ammissione di responsabilità non impedisce automaticamente il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti, ma la valutazione comparativa fra aggravanti e attenuanti è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo in presenza di vizio logico o di arbitrio.
  • In sede di ricorso per cassazione è fondamentale inquadrare la censura come vizio di diritto (erronea sussunzione o violazione di norma) e non come semplice richiesta di riqualificazione probatoria; la motivazione deve dimostrare la sussistenza di un errore giuridico e non solo divergenze nella valutazione delle risultanze.
  • La prova dell'uso di un'arma impropria può essere ricostruita anche senza tracce materiali se l'insieme delle dichiarazioni e degli elementi processuali consente una ricostruzione coerente dell'evento violento.

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