Cassazione Penale, Sentenza n. 29122/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Messina che lo aveva condannato per trasporto non autorizzato di rifiuti. I motivi erano quattro: (1) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al momento del controllo, che secondo la difesa erano spontanee e favorevoli, con conseguente applicazione dell'art. 63, comma 1, c.p.p.; (2) inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria e acquisite in udienza con il consenso delle parti, nonostante la pretesa qualità originaria di indagato; (3) violazione degli artt. 183 e 184-bis del d.lgs. 152/2006, per avere il giudice qualificato il materiale trasportato, "pastazzo di limoni", come rifiuto anziché come sottoprodotto; (4) vizio di motivazione, perché la decisione avrebbe contraddetto la stessa esclusione di utilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato e avrebbe fondato la qualifica di rifiuto su meri indizi congetturali, senza prova della volontà di disfarsi del materiale e senza adeguata dimostrazione dell'assenza dei requisiti del sottoprodotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e lineare la motivazione di merito sulla qualificazione del materiale come rifiuto, valorizzando una pluralità di dati oggettivi: materiale caricato "a giorno" sull'autocarro, assenza di contenitori e di documentazione, sversamento di liquido indice di fermentazione, DDT non riferibile all'imputato perché intestato a diverso spedizioniere, distanza del luogo del fermo dalla sede della ditta e incompatibilità dei tempi tecnici di trasporto con una produzione e un immediato riutilizzo del materiale. Ha inoltre osservato che le censure sulle dichiarazioni ritenute inutilizzabili non erano decisive, perché non era stato dimostrato che il loro impiego avrebbe potuto ribaltare un quadro probatorio già consolidato. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 256 lett. a) d.lgs. 152/2006
norma incriminatrice per il trasporto non autorizzato di rifiuti, posta a base della condanna di merito.
invocato dalla difesa per sostenere l'utilizzabilità delle dichiarazioni favorevoli rese da un soggetto ritenuto virtualmente indagato; la Corte non accoglie la censura perché non decisiva sul quadro probatorio.
richiamato per la definizione normativa di rifiuto e il rinvio alla disciplina del sottoprodotto.
utilizzato per delimitare i requisiti del sottoprodotto: origine da processo produttivo, certezza del successivo utilizzo, assenza di ulteriore trattamento e liceità del riuso.
richiamato dalla Corte per evidenziare che la questione attiene alla qualificazione giuridica del fatto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per escludere un vizio di motivazione, non essendo la valutazione del giudice manifestamente illogica.
base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In tema di gestione dei rifiuti, il materiale che astrattamente potrebbe integrare un sottoprodotto perde tale qualità quando, sulla base di dati oggettivi, non risulti certa la sua immediata destinazione al riutilizzo e compaiano indici di deterioramento o fermentazione incompatibili con un impiego legittimo e diretto.
- La qualificazione di un bene come rifiuto o sottoprodotto va desunta da un apprezzamento complessivo delle circostanze fattuali, potendo il giudice valorizzare assenza di documentazione, modalità di trasporto, luogo di fermo, distanza dalla sede operativa e incompatibilità temporale della movimentazione.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la decisione di merito è sorretta da un ragionamento unitario, coerente e non manifestamente illogico, anche se la difesa prospetta letture alternative dei medesimi elementi di fatto.
- Le censure sull'inutilizzabilità di dichiarazioni rese dall'imputato non sono decisive se il ricorrente non dimostra in concreto la loro capacità di sovvertire un quadro probatorio già autonomamente sufficiente alla condanna.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione non basta contestare in astratto singoli passaggi della motivazione: occorre confrontarsi con la reale ratio decidendi e spiegare perché l'errore dedotto sarebbe stato decisivo per l'esito del giudizio.
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