Cassazione Penale, Ordinanza n. 02895/2025 del 23/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. emessa dal Tribunale di Pistoia per guida in stato di ebbrezza aggravato. Deduceva che il patto negoziale non era stato rispettato, perché sarebbe stata concordata una pena pari a 44 giorni di arresto, mentre la sentenza aveva irrogato una pena di un mese e 14 giorni di arresto. La censura era quindi incentrata sulla asserita mancata corrispondenza tra pena concordata e pena applicata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio dedotto non rientrasse tra i motivi di ricorso ammessi avverso la sentenza di patteggiamento dopo la riforma del 2017, poiché non attiene all'espressione della volontà dell'imputato, né al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena. Ha inoltre osservato che, per legge, le pene si computano in giorni, mesi e anni, sicché la doglianza sulla diversa quantificazione non integra una violazione della volontà dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
la sentenza di patteggiamento è impugnabile solo nei limiti previsti dalla legge
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso in camera di consiglio senza formalità
art. 134 c.p.
per legge, le pene si computano in giorni, mesi e anni
esclude che la diversa espressione aritmetica della pena concordata, se ricondotta ai criteri legali di computo, integri di per sé un vizio rilevante
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
ha introdotto la disciplina sulla declaratoria di inammissibilità senza formalità
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa
individua l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina sui motivi di ricorso
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., senza possibilità di estensione analogica.
- La doglianza relativa alla diversa quantificazione aritmetica della pena, quando la pena resti espressa secondo i criteri legali di giorni, mesi e anni, non integra di per sé un vizio attinente alla volontà dell'imputato.
- Se il ricorso contro il patteggiamento è fondato su una censura estranea ai motivi consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità e applicare la sanzione pecuniaria prevista.
- Nel patteggiamento, la verifica di legittimità sulla pena riguarda l'illegalità in senso tecnico e non ogni possibile divergenza tra formulazione dell'accordo e modalità di computo della sanzione.
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