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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36309/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 29 ottobre 2025, aveva rigettato il ricorso dell'imputato contro la decisione della Corte d'appello di Caltanissetta, che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. L'imputato ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., lamentando un errore di fatto nella lettura del verbale dell'udienza del 13 gennaio 2022 e, conseguentemente, nell'omessa declaratoria di prescrizione. Secondo il ricorrente, il periodo dal 13 gennaio al 5 maggio 2022 era stato computato come sospensione della prescrizione benché il rinvio fosse stato determinato da esigenze organizzative del Tribunale e non da una sua richiesta; la difesa aveva chiesto un rinvio ad horas e aveva domandato la trattazione del processo. Il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesa ha depositato memoria di replica il 2 settembre 2026, insistendo per l'accoglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Dal verbale risultava che il difensore aveva chiesto il rinvio ad horas e che la richiesta era stata accolta, con differimento al 5 maggio 2022 anziché ad horas per esigenze organizzative del giudice: non vi era quindi una svista percettiva. L'inclusione dei 112 giorni nel periodo di sospensione della prescrizione era invece il risultato di una valutazione giuridica già compiuta nella precedente decisione di cassazione, non contestabile mediante il rimedio straordinario per errore di fatto. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la sospensione per l'intera durata del rinvio richiesto dalla difesa, poiché la determinazione della durata rientra nella discrezionalità del giudice e il differimento resta riferibile all'iniziativa difensiva anche se non disposto nei termini esatti richiesti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato è ammissibile quando la statuizione sul punto sia conseguenza esclusiva di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore derivi da una valutazione giuridica o da un apprezzamento di fatto.

    Il rimedio straordinario consente di correggere l'omessa rilevazione della prescrizione soltanto quando questa dipenda esclusivamente da un errore percettivo, non quando la decisione sia frutto di una valutazione giuridica, anche se contestata come errata.

  • art. 159 c.p.

    Qualora venga disposto un rinvio dell'udienza, in accoglimento di un'istanza difensiva di riunione ad altro processo pendente nello stesso stato e grado dinanzi al medesimo giudice, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione.

    Il differimento disposto accogliendo una richiesta difensiva comporta la sospensione della prescrizione per tutta la sua durata; il giudice determina discrezionalmente il periodo del rinvio considerando l'organizzazione dell'ufficio e i diritti delle parti.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto non è utilizzabile per contestare una decisione sulla prescrizione che derivi da un autonomo percorso valutativo o interpretativo: l'errore deve consistere in una svista percettiva esclusiva e chiaramente riconoscibile.
  • Quando il giudice accoglie una richiesta difensiva di rinvio, la sospensione della prescrizione può coprire l'intera durata del differimento, anche se il giudice fissa una data successiva rispetto alla modalità temporale richiesta dalla difesa.
  • La determinazione dell'an e del quantum del rinvio richiesto dalla difesa rientra nella discrezionalità del giudice, da esercitare considerando esigenze organizzative dell'ufficio, diritti e facoltà delle parti e ragionevole durata ed efficienza del processo.
  • Se il rinvio è richiesto dalla difesa e l'imputato non è presente all'udienza fissata, il differimento resta riferibile all'iniziativa difensiva anche quando non sia disposto esattamente nei termini richiesti; la sospensione della prescrizione per la durata del rinvio costituisce un effetto che la difesa deve considerare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolenta
RamiProcesso penaleReati fallimentari
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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