Ordinanza n. 447/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, l’annullamento, previa domanda incidentale di sospensione Del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Politiche Innovative di Sostegno Abitativo, Unità di Coordinamento Sostegno alla Fragilità Abitativa, in data 25.11.2025, notificato in data 21.1.2026, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dal ricorrente diretto ad ottenere l’accoglimento della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13 della L.R. n. 16/2016; e, di ogni altro atto allo stesso preordinato e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un primo sommario esame, il ricorso non fosse assistito dal fumus boni iuris, in ragione della corretta e adeguata istruttoria svolta dall'amministrazione. Non è stata quindi disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: diniego del ricorso amministrativo volto a ottenere l'accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13, l.r. n. 16/2016
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano del 25 novembre 2025, notificato il 21 gennaio 2026, con il quale è stato rigettato il ricorso diretto a ottenere l'accoglimento della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori previsti dall'art. 23, comma 13, della legge regionale Lombardia n. 16/2016. È stata proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto. Dal testo dell'ordinanza non emergono ulteriori motivi di legittimità specificamente dedotti; il giudice ha esaminato in via sommaria la correttezza e adeguatezza dell'istruttoria amministrativa.
Norme richiamate
art. 23, comma 13, l.r. Lombardia n. 16/2016
ai sensi dell’art. 23, comma 13 della L.R. n. 16/2016
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta nel giudizio.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo deve essere negata quando, a un primo sommario esame, il ricorso non presenta fumus boni iuris perché l'istruttoria amministrativa appare corretta e adeguata.
- La verifica cautelare della legittimità dell'azione amministrativa può fondarsi sulla valutazione sommaria della completezza e adeguatezza dell'istruttoria svolta dall'amministrazione, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
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