Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23393/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, deducendo: (i) la mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p. (contestando la valutazione delle captazioni telefoniche, le frequentazioni e l'interpretazione probatoria, sostenendo che si trattasse di rapporti amicali e di rapporti commerciali per il recupero di crediti); (ii) l'assenza delle esigenze cautelari e, in particolare, la non attualità del pericolo di reiterazione, richiamando il cosiddetto "tempo silente" trascorso tra i fatti e l'adozione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte erano, in gran parte, questioni di merito e una diversa valutazione delle prove, materie non sindacabili in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è adeguata e non manifestamente illogica. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva individuato un quadro indiziario plurimo e coerente (frequentazioni con esponenti di vertice del clan, supporto logistico e organizzativo a capi del sodalizio, intercettazioni e controlli di polizia, dichiarazioni del collaboratore Messina, richieste di autorizzazione a usare violenza contro un debitore, partecipazione a incontri) idoneo a fondare la gravità indiziaria per il reato di associazione mafiosa. Sull'esigenza cautelare la Corte ha richiamato la doppia presunzione di sussistenza per i reati di cui all'art. 416-bis (pericolo di reiterazione e adeguatezza della custodia in carcere) e ha confermato che il semplice decorso del tempo (tempo silente) non basta a superare tale presunzione: la difesa non ha fornito elementi concreti di dissociazione o di esaurimento dell'attività associativa. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione di tipo mafioso può realizzarsi anche senza formale rito di affiliazione; è sufficiente lo stabile inserimento nell'organizzazione e l'adesione consapevole al programma criminoso. Non è necessario compiere atti esecutivi del programma per essere riconosciuto come componente se è riconosciuto o svolge un ruolo funzionale per il sodalizio.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Rileva la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 416-bis (pericolo di reiterazione e adeguatezza della custodia), che può essere superata solo con prova della dissociazione o dello scioglimento dell'associazione; il mero 'tempo silente' non è sufficiente a dispiegare efficacia probatoria per escludere le esigenze cautelari.

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma richiamata in ordine alla modalità di svolgimento dell'udienza (contenuto procedurale/organizzativo), richiamata nei rilievi formali sull'udienza tenutasi ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia cautelare controlla la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non operando un sindacato di merito sulla valutazione delle prove se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Per l'art. 416-bis c.p. non è richiesta una ritualità di affiliazione: il giudizio di partecipazione si fonda sulla stabile inserzione nella struttura del sodalizio, anche con ruoli logistici o di supporto, e sull'adesione consapevole alle modalità mafiose.
  • Nei procedimenti per mafia vige una doppia presunzione circa le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e adeguatezza della custodia in carcere); il difensore che voglia superarla deve produrre elementi concreti e specifici di dissociazione o esaurimento dell'attività associativa.
  • Il trascorrere del tempo ('tempo silente') non è, di per sé, prova sufficiente di irreversibile allontanamento dall'associazione e può valere solo come elemento accessorio, supportato da altri fatti concreti (es. trasferimento, collaborazione effettiva, condotte positive documentate).
  • Le contestazioni che consistono in una diversa interpretazione delle intercettazioni o degli elementi fattuali sono, di norma, questioni di fatto non sindacabili in Cassazione se la motivazione del giudice del merito è adeguata; le impugnazioni devono quindi mirare a vizi di motivazione manifesti o a violazioni di norme di diritto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.