Cassazione Penale, Sentenza n. 23393/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, deducendo: (i) la mancata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p. (contestando la valutazione delle captazioni telefoniche, le frequentazioni e l'interpretazione probatoria, sostenendo che si trattasse di rapporti amicali e di rapporti commerciali per il recupero di crediti); (ii) l'assenza delle esigenze cautelari e, in particolare, la non attualità del pericolo di reiterazione, richiamando il cosiddetto "tempo silente" trascorso tra i fatti e l'adozione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte erano, in gran parte, questioni di merito e una diversa valutazione delle prove, materie non sindacabili in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito è adeguata e non manifestamente illogica. La Corte ha confermato che il Tribunale del riesame aveva individuato un quadro indiziario plurimo e coerente (frequentazioni con esponenti di vertice del clan, supporto logistico e organizzativo a capi del sodalizio, intercettazioni e controlli di polizia, dichiarazioni del collaboratore Messina, richieste di autorizzazione a usare violenza contro un debitore, partecipazione a incontri) idoneo a fondare la gravità indiziaria per il reato di associazione mafiosa. Sull'esigenza cautelare la Corte ha richiamato la doppia presunzione di sussistenza per i reati di cui all'art. 416-bis (pericolo di reiterazione e adeguatezza della custodia in carcere) e ha confermato che il semplice decorso del tempo (tempo silente) non basta a superare tale presunzione: la difesa non ha fornito elementi concreti di dissociazione o di esaurimento dell'attività associativa. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di associazione di tipo mafioso può realizzarsi anche senza formale rito di affiliazione; è sufficiente lo stabile inserimento nell'organizzazione e l'adesione consapevole al programma criminoso. Non è necessario compiere atti esecutivi del programma per essere riconosciuto come componente se è riconosciuto o svolge un ruolo funzionale per il sodalizio.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Rileva la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 416-bis (pericolo di reiterazione e adeguatezza della custodia), che può essere superata solo con prova della dissociazione o dello scioglimento dell'associazione; il mero 'tempo silente' non è sufficiente a dispiegare efficacia probatoria per escludere le esigenze cautelari.
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata in ordine alla modalità di svolgimento dell'udienza (contenuto procedurale/organizzativo), richiamata nei rilievi formali sull'udienza tenutasi ai sensi della disposizione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia cautelare controlla la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non operando un sindacato di merito sulla valutazione delle prove se la motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per l'art. 416-bis c.p. non è richiesta una ritualità di affiliazione: il giudizio di partecipazione si fonda sulla stabile inserzione nella struttura del sodalizio, anche con ruoli logistici o di supporto, e sull'adesione consapevole alle modalità mafiose.
- Nei procedimenti per mafia vige una doppia presunzione circa le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e adeguatezza della custodia in carcere); il difensore che voglia superarla deve produrre elementi concreti e specifici di dissociazione o esaurimento dell'attività associativa.
- Il trascorrere del tempo ('tempo silente') non è, di per sé, prova sufficiente di irreversibile allontanamento dall'associazione e può valere solo come elemento accessorio, supportato da altri fatti concreti (es. trasferimento, collaborazione effettiva, condotte positive documentate).
- Le contestazioni che consistono in una diversa interpretazione delle intercettazioni o degli elementi fattuali sono, di norma, questioni di fatto non sindacabili in Cassazione se la motivazione del giudice del merito è adeguata; le impugnazioni devono quindi mirare a vizi di motivazione manifesti o a violazioni di norme di diritto.
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