Cassazione Penale, Ordinanza n. 31686/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, nato nel 1973, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 9 giugno 2025. Dal testo emerge che egli era stato ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall'art. 337 c.p. Nel ricorso veniva contestata la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base delle emergenze acquisite e veniva sostenuta l'applicabilità dell'art. 393-bis c.p., istituto la cui applicazione era stata esclusa nei precedenti gradi di giudizio. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproponevano profili già adeguatamente esaminati e disattesi dai giudici di merito, con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le risultanze acquisite e immune da manifeste incongruenze logiche. Ha quindi ritenuto che i motivi non fossero consentiti in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione della ricostruzione fattuale e della prova, non consentita nel giudizio di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata non presentasse vizi manifesti. Dall'inammissibilità sono conseguite le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non specifica ulteriormente il contenuto delle conseguenze economiche.
Norme richiamate
resistenza a pubblico ufficiale
La norma individua il reato per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato; la sentenza di legittimità non mette in discussione la qualificazione del fatto, ma conferma l'inammissibilità delle censure proposte contro la ricostruzione e la valutazione operate nei gradi di merito.
applicabilità alla specie rivendicata ma esclusa
L'imputato ne aveva invocato l'applicazione, ma i giudici di merito l'avevano esclusa; la Corte di cassazione ha ritenuto che le relative doglianze non consentissero di superare i limiti del giudizio di legittimità.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla disposizione.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione onde precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati
La disposizione è richiamata per disporre l'annotazione finalizzata alla tutela dei dati identificativi degli interessati in caso di riproduzione del provvedimento.
Massime di principio
- È inammissibile in sede di legittimità il ricorso che, sotto forma di censura alla motivazione o alla qualificazione giuridica, solleciti una nuova ricostruzione dei fatti o una rivalutazione delle emergenze probatorie già esaminate dai giudici di merito.
- Quando la decisione impugnata ha esaminato e disatteso le doglianze difensive con argomentazione giuridicamente corretta, coerente con le risultanze acquisite e immune da manifeste incongruenze logiche, la riproposizione delle medesime censure non consente l'accesso al giudizio di legittimità.
- La contestazione dell'esclusione di una causa di esclusione della punibilità o di una disposizione invocata dalla difesa, quale l'art. 393-bis c.p., deve tradursi in una censura ammissibile di legittimità e non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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