Cassazione Penale, Ordinanza n. 31698/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'8 ottobre 2024. Dal testo risulta che il procedimento riguardava due condotte indicate ai capi A) e B). Il ricorrente ha contestato il proprio coinvolgimento nella condotta di cui al capo B), la percepibilità delle offese descritte al capo A), la qualificazione giuridica di tale condotta ai sensi dell'art. 341-bis c.p., anziché dell'art. 612 c.p., nonché la misura della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che le attenuanti generiche erano state già riconosciute e ritenute equivalenti alla recidiva, senza che il ricorso censurasse specificamente il giudizio di bilanciamento o indicasse le ragioni per superarlo. Le doglianze sono state ritenute prive di puntuale indicazione delle ragioni di diritto e di adeguati riferimenti alla motivazione impugnata, dirette a ottenere una rivalutazione delle prove e una lettura alternativa delle risultanze processuali, nonché manifestamente infondate quanto ai dedotti vizi di motivazione e alle asserite violazioni processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero esaminato adeguatamente tutte le questioni dedotte, con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con gli atti e priva di manifeste incongruenze logiche. Le censure miravano sostanzialmente a una nuova valutazione delle fonti di prova, senza individuare specifici travisamenti di risultanze processuali, e non evidenziavano effettivi vizi di motivazione o violazioni processuali. Dall'inammissibilità conseguono le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo non specifica ulteriormente il contenuto delle statuizioni accessorie.
Norme richiamate
La condotta contestata al capo A) era stata qualificata dai giudici di merito come oltraggio a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 341-bis c.p.; la Corte di cassazione ha ritenuto non ammissibile la censura diretta a ottenere una diversa qualificazione ai sensi dell'art. 612 c.p.
Il ricorrente prospettava la qualificazione alternativa della condotta del capo A) come minaccia; la censura è stata dichiarata inammissibile.
L'inammissibilità del ricorso comporta le pronunce previste dalla norma.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifici travisamenti di risultanze processuali, sollecita una rivalutazione delle prove o una lettura alternativa degli elementi già esaminati dai giudici di merito.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata contiene una motivazione esistente, lineare, coerente ed esaustiva rispetto ai dati processuali e alle deduzioni difensive, anche se il ricorrente propone una diversa ricostruzione dei fatti.
- La censura relativa al trattamento sanzionatorio deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile una doglianza generica sulla pena o sulle circostanze attenuanti generiche che non contesti il concreto giudizio di bilanciamento e non indichi le ragioni per cui esso sarebbe erroneo.
- La mera prospettazione di una violazione di norme processuali non è sufficiente a fondare il ricorso per cassazione quando il contenuto degli atti processuali smentisce la deduzione e la decisione impugnata offre una motivazione adeguata e non illogica.
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