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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31690/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo relativo alla recidiva. Dall'inammissibilità sono conseguite le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p. Il provvedimento dispone inoltre l'oscuramento dei dati identificativi degli interessati in caso di riproduzione della sentenza.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 5 maggio 2025. Dal testo emerge che il ricorso conteneva un'unica censura relativa al riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che la sentenza impugnata, seppur con motivazione succinta e in coerenza con il motivo di appello, aveva adeguatamente valorizzato, anche alla luce della ricostruzione complessiva dei fatti, la maggiore riprovevolezza della condotta. Il giudizio di merito sulla recidiva è stato quindi ritenuto non censurabile in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La sentenza richiama il giudizio relativo al riconoscimento della recidiva e ritiene non censurabile in cassazione la valutazione di merito sulla maggiore riprovevolezza del fatto, quando sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla norma.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    che sia apposta ... un'annotazione volta a precludere ... l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati

    È disposto l'oscuramento dei dati identificativi degli interessati in caso di riproduzione della sentenza.

Massime di principio

  • Il giudizio sul riconoscimento della recidiva costituisce valutazione di merito e non è censurabile in cassazione quando la decisione sia sorretta da una motivazione sufficiente, non illogica e coerente con gli elementi complessivamente considerati.
  • La motivazione sul riconoscimento della recidiva può essere anche succinta, purché consenta di individuare le ragioni per cui la condotta evidenzi una maggiore riprovevolezza e non risulti manifestamente illogica.
  • È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione che si limiti a contestare una valutazione di merito sulla recidiva adeguatamente motivata, senza evidenziare effettivi vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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