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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31696/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproponessero questioni già esaminate dai giudici di merito e non evidenziassero vizi deducibili in sede di legittimità. La decisione richiama le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Napoli l'8 novembre 2024. Dal testo emerge che la condanna riguardava la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale, contestata ai sensi dell'art. 337 c.p. Il ricorso censurava, secondo quanto riferito dalla Corte, la valutazione della responsabilità dell'imputato, la configurabilità del reato contestato anche sotto il profilo soggettivo e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità, poiché già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle censure, coerente con gli elementi acquisiti e immune da manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La norma è richiamata quale disposizione incriminatrice della resistenza a pubblico ufficiale, in relazione alla responsabilità contestata al ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    La norma è richiamata per le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile in sede di legittimità il ricorso fondato su censure già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con gli elementi acquisiti e immune da manifeste incongruenze logiche.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del giudizio di responsabilità, della configurabilità del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi o della concessione delle circostanze attenuanti generiche quando la motivazione della decisione di merito risulti immune da vizi manifesti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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