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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31691/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe. Dal testo emerge che la difesa contestava la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, sostenendo la riconducibilità della condotta alla diversa ipotesi di minaccia semplice. Venivano inoltre censurati l'accertamento del dolo, la ritenuta sussistenza del concorso di persone, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto i motivi generici e aspecifici rispetto alle valutazioni della Corte d'appello, nonché meramente reiterativi di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, puntuale, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure non erano consentite in sede di legittimità perché generiche, aspecifiche e rivolte sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito. Sono rimaste ferme le conclusioni dei giudici di merito sulla configurabilità del reato di cui all'art. 393 c.p., sulla sussistenza del dolo e del concorso di persone, nonché sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. All'inammissibilità conseguono le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    La disposizione è stata ritenuta applicabile dai giudici di merito, anziché la diversa fattispecie della minaccia semplice, in relazione alla condotta contestata.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata richiesta dalla difesa, ma il testo riferisce che ne è stata sostenuta la non applicabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla disposizione.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che formuli censure generiche o aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e si limiti a reiterare doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata abbia esaminato le questioni con argomentazione giuridicamente corretta, coerente con le risultanze processuali e immune da manifeste illogicità.
  • La qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 393 c.p., anziché come minaccia semplice, resta ferma quando la motivazione di merito individui gli elementi costitutivi del reato e la relativa censura difensiva non si confronti specificamente con tale motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieViolenza privataImpugnazioniElemento soggettivoCause di non punibilità
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale
IstitutiConcorso di personeParticolare tenuità del fatto

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