Cassazione Penale, Ordinanza n. 31692/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo riguardava la misura della pena, ma tale questione non era stata sottoposta al giudice d'appello a seguito della rinuncia espressa dalla difesa. Dall'inammissibilità conseguono le pronunce previste dall'art. 616 c.p.p.; il testo fornito non specifica ulteriormente il loro contenuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22 maggio 2025, formulando un'unica censura relativa alla misura della pena irrogata. La Corte rileva tuttavia che la questione non era stata devoluta al giudice d'appello, poiché la difesa, con memoria del 21 maggio 2025 e in forza di procura speciale, aveva rinunciato al motivo sulla pena già proposto con l'atto di appello. Il ricorso è stato pertanto ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze processuali previste dalla disposizione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca esclusivamente una questione relativa alla misura della pena quando tale questione non sia stata devoluta al giudice d'appello a seguito della rinuncia al relativo motivo di gravame.
- La rinuncia, validamente effettuata dalla difesa munita di procura speciale, al motivo d'appello relativo alla pena impedisce di riproporre la medesima questione per la prima volta in sede di legittimità.
Come è indicizzato
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