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Sentenza

Sentenza n. 1207/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 609/2024, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.852,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e delle spese processuali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari del 26 aprile 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione, non era stata eseguita dal Ministero, nonostante la notifica del titolo il 29 aprile 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha chiesto che l’Amministrazione fosse condannata a dare esecuzione al giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Dopo la proposizione del ricorso, notificato e depositato il 26 giugno 2026, il Ministero ha eseguito la sentenza il 22 luglio 2026; il ricorrente ha quindi chiesto la rifusione delle spese del giudizio e il rimborso del contributo unificato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, constatando che l’Amministrazione aveva eseguito la sentenza dopo la proposizione del ricorso. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, considerato che l’ottemperanza è intervenuta solo successivamente alla notifica e al deposito del ricorso. Le ha liquidate in euro 800,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi degli articoli 112 ss. c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari n. 609 del 26 aprile 2024

    Le disposizioni disciplinano l’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Per i provvedimenti giurisdizionali esecutivi che impongono alle amministrazioni il pagamento di somme, l’esecuzione e la notifica del precetto sono precluse durante il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Nel caso concreto, tale termine era decorso prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Se l’amministrazione esegue il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno l’interesse alla decisione sulla pretesa esecutiva e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • Quando l’ottemperanza interviene dopo la proposizione del ricorso, le spese del giudizio possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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