Cassazione Penale, Ordinanza n. 00248/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, rilevando che la memoria conclusiva della parte civile era stata depositata tardivamente e quindi non poteva essere considerata ai fini della liquidazione.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una truffa. Ha dedotto: 1) l'errore della Corte d'appello nell'avere ritenuto celebrato il primo grado con rito abbreviato, circostanza invece smentita dagli atti; 2) la tardività della querela; 3) la carenza di legittimazione del soggetto querelante, perché non avrebbe subito la diminuzione patrimoniale conseguente al fatto; 4) l'illogicità o erroneità della motivazione sulla responsabilità per il reato di truffa, sostenendo una diversa lettura dei fatti; 5) l'erroneo diniego delle attenuanti generiche; 6) l'erroneità delle statuizioni civili, sia quanto al danno liquidato sia quanto alla condanna alle spese in favore della parte civile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, i motivi secondo e terzo indeducibili perché mera reiterazione di doglianze già respinte in appello e comunque non specifiche, il quarto motivo inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito, il quinto manifestamente infondato per adeguata motivazione sul diniego delle attenuanti, e il sesto manifestamente infondato perché la liquidazione del danno e delle spese era stata motivata in modo congruo.
Norme richiamate
La responsabilità per truffa è stata confermata valorizzando la condotta dell'imputato che, con artifizi e raggiri, si era falsamente offerto di intercedere per ottenere un finanziamento, aveva richiesto una somma di denaro come anticipo, aveva interrotto i rapporti dopo aver incassato la somma e aveva prospettato una restituzione mai avvenuta.
La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta congrua e immune da vizi logici, sufficiente a sorreggere la decisione anche sul diniego delle attenuanti e sulle statuizioni civili.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo di specificità su alcuni motivi e perché diretto, per altri, a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato, senza necessità di considerare analiticamente tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli dedotti dalle parti.
La condanna al risarcimento del danno in sede penale è stata ritenuta congruamente motivata in relazione alla somma illecitamente sottratta e al danno morale da reato.
La condanna alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile è stata ritenuta conforme ai parametri medi e all'attività difensiva svolta, ma la liquidazione in cassazione è stata negata per tardività della memoria della parte civile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
- I motivi di ricorso che si limitano a reiterare doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili per difetto di specificità.
- La querela e le eccezioni sulla legittimazione del querelante devono essere dedotte con motivi specifici e non possono risolversi in una mera riproposizione di argomenti già disattesi dal giudice di merito.
- Nel delitto di truffa, la condotta fraudolenta può essere integrata dalla falsa prospettazione di un intervento o di un risultato che induce la vittima a consegnare denaro, seguita dall'interruzione dei rapporti e dal mancato conseguimento dell'utilità promessa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario che confuti analiticamente ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- Le statuizioni civili sono censurabili in cassazione solo per vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione; la liquidazione del danno può tener conto del profitto illecito e di un ristoro ulteriore per il danno non patrimoniale da reato.
- La tardiva depositazione della memoria della parte civile nel giudizio di cassazione impedisce la formazione del contraddittorio sul tema delle spese e rende non liquidabile la relativa parcella.
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