Cassazione Penale, Ordinanza n. 05577/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile, in conformità con i giudici di merito, del reato di lesioni personali stradali. La difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine all'affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all'individuazione del conducente del veicolo e alla valutazione delle prove testimoniali, lamentando anche travisamento della prova; 2) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 530, comma 2, e 533 c.p.p., nonché violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha ritenuto che il primo motivo mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che il secondo motivo fosse generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse congrua e logica nel riferire la condotta all'imputato, basata su corrette massime di अनुभवienza e coerente con le prove richiamate in sentenza. Ha inoltre affermato che in cassazione non è consentita la rilettura del materiale probatorio né l'adozione di una ricostruzione alternativa dei fatti. Poiché il secondo motivo era generico e privo di confronto con le argomentazioni della decisione impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come norma incriminatrice del reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile in appello.
richiamato dal ricorrente come parametro per censurare la valutazione della prova, ma ritenuto non utilmente confrontato con la motivazione di merito.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'insufficienza o contraddittorietà della prova, ma la Corte ha giudicato il motivo generico.
richiamato dal ricorrente in tema di regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
richiamato quale precedente per ribadire che in cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa, ancorché più plausibile, valutazione dei fatti e delle prove.
- Un motivo di ricorso che, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento della prova, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio è inammissibile perché investe profili riservati al giudice di merito.
- La motivazione è immune da censure di legittimità quando dà conto in modo congruo e coerente della riferibilità della condotta all'imputato, facendo leva su criteri di inferenza logicamente corretti e su massime di esperienza non illogiche.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, la censura è generica e non idonea a radicare un valido sindacato di legittimità.
- La violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può essere dedotta in modo apodittico, ma richiede una critica puntuale delle ragioni poste dal giudice di merito a base dell'affermazione di responsabilità.
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