Sentenza n. 22/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 145/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 71/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del Docente per sette anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 145/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 marzo 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 3.500 euro, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Secondo la ricorrente, nonostante la notifica del titolo, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, salvo il pagamento delle spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È stata quindi chiesta la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata regolarmente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita dal Ministero. Poiché era decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta Elettronica del Docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un altro dirigente, anche dell'Ufficio scolastico regionale competente, e con termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione rispetto ai parametri ordinari è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso e dalla trattazione contestuale di numerosi ricorsi analoghi.
Norme richiamate
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle sentenze e agli altri provvedimenti esecutivi.
Costituisce la base processuale specificamente richiamata per la decisione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato (...) completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale obbligata.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato presupposto quale fondamento del beneficio economico annuale della Carta Elettronica del Docente.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione statale l'erogazione di una somma o di un beneficio economico e l'amministrazione non vi ottempera, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati l'esistenza del giudicato, la sua notificazione all'amministrazione e l'inadempimento dell'obbligo conformativo o satisfattivo, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine fissato nella decisione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei poteri sostitutivi al persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, può essere autorizzato a utilizzare, in caso di insufficienza delle disponibilità ordinarie dell'amministrazione debitrice, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente all'amministrazione debitrice, l'incarico può essere svolto senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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