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Sentenza

Sentenza n. 2767/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01470/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto, Sez. II, che aveva parzialmente annullato la rideterminazione del contributo di costruzione e riconosciuto il diritto alla ripetizione delle somme relative ai maggiori costi delle opere di urbanizzazione ammesse a scomputo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, anzitutto, che l’ammissione allo scomputo degli oneri di urbanizzazione sarebbe oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e non deriverebbe automaticamente dalla realizzazione delle opere. Ha sostenuto che gli articoli 5 e 6 della convenzione urbanistica consentissero lo scomputo soltanto entro l’importo del preventivo di spesa, pari a circa 126.000 euro complessivi, e che i proprietari avessero accettato tale limite. Ha inoltre contestato l’ammissione a scomputo dei maggiori costi relativi al rilevato in tout-venant, in quantità assai superiore a quella preventivata, e alla sostituzione, richiesta dal Comune, dei corpi illuminanti tradizionali con un impianto a LED, sostenendo che i privati avessero accettato tale modifica senza subordinazione dello scomputo a una revisione del contributo. In via subordinata, il Comune ha contestato la quantificazione della restituzione, sostenendo che essa avrebbe dovuto essere parametrata alla quota di partecipazione delle appellate al piano di recupero, pari complessivamente al 41,35%.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha riconosciuto che l’ammissione allo scomputo è normalmente rimessa alla valutazione discrezionale dell’amministrazione e richiede un atto espresso, anche convenzionale, che determini opere e misura dello scomputo. Tuttavia, nel caso concreto, gli articoli 5 e 6 della convenzione prevedevano lo scomputo delle opere di urbanizzazione primaria fino all’ammontare del preventivo, mentre il Comune aveva successivamente richiesto la sostituzione dei corpi illuminanti con un sistema a LED e, in sede di collaudo del 9 giugno 2016, aveva verificato e approvato senza riserve le opere realizzate e il relativo consuntivo. Tale collaudo è stato ritenuto espressivo dell’accettazione comunale della maggiore spesa di euro 23.013,05 e della funzionalità e congruità delle opere eseguite. Il maggior costo non dipendeva da prezzi unitari arbitrariamente aumentati o da opere estranee al progetto, ma dalle maggiori quantità necessarie per il rilevato e dalla modifica dell’impianto di illuminazione espressamente richiesta dal Comune. Ne è derivata l’ammissione dei maggiori costi allo scomputo, in applicazione della convenzione integrata secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto. Il Collegio ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla quantificazione della restituzione, precisando che il TAR aveva riconosciuto alle appellate soltanto la ripetizione parametrata alla loro quota di spettanza e agli oneri da esse versati. Le spese del giudizio di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 2, d.P.R. 380/2001

    «a scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione […] con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune»

    La realizzazione diretta delle opere consente lo scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione, ma presuppone un atto espresso dell’amministrazione che accetti le opere e ne stabilisca tipo, entità e quota scomputabile.

  • artt. 5 e 6 della convenzione urbanistica

    «fino all’ammontare del preventivo di spesa per l’esecuzione delle opere stesse»

    La clausola convenzionale costituisce il limite originario dello scomputo, ma il rapporto può essere integrato dall’accettazione espressa dell’amministrazione di maggiori opere o costi, manifestata anche mediante l’approvazione del collaudo senza riserve.

  • art. 1375 Cod. civ.

    Il contratto deve essere eseguito in buona fede.

    Il dovere di buona fede impone alle parti di agevolare il raggiungimento dello scopo contrattuale e consente di integrare, limitare o correggere l’applicazione meramente letterale delle clausole convenzionali, quando necessario a garantire correttezza nell’esecuzione del rapporto.

  • art. 2 Cost.

    Il dovere di solidarietà richiamato quale fondamento dei doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione della convenzione.

Massime di principio

  • L’ammissione allo scomputo degli oneri di urbanizzazione richiede un atto espresso dell’amministrazione, anche di natura convenzionale, che individui le opere ammesse e la quota di oneri non dovuta; non deriva automaticamente dalla mera realizzazione delle opere da parte del privato.
  • Quando l’amministrazione richiede, durante l’esecuzione della convenzione urbanistica, modifiche o migliorie delle opere e successivamente approva senza riserve il collaudo, riconoscendo la qualità, la funzionalità e la conformità delle opere, tale condotta può integrare un’accettazione espressa dei maggiori costi ai fini dello scomputo.
  • La clausola convenzionale che limita lo scomputo all’importo preventivato non impedisce, in presenza di una successiva accettazione espressa dell’amministrazione, di riconoscere maggiori costi derivanti da quantità effettivamente necessarie o da modifiche richieste dall’ente e coerenti con l’opera programmata.
  • Il dovere di buona fede nell’esecuzione delle convenzioni urbanistiche impone di considerare la funzione concreta dell’accordo e consente di integrare l’interpretazione delle clausole scritte, purché non siano violate norme imperative.
  • La restituzione degli oneri indebitamente non scomputati deve essere riconosciuta ai soggetti interessati in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al piano e agli importi da essi effettivamente versati.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriPiani attuativi e lottizzazioniAutotutela
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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