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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36493/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato perché meramente reiterativo di doglianze già disattese con argomentazioni corrette dal giudice di merito. Ha inoltre applicato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per una falsa denuncia. Dal testo emerge che egli aveva riferito, in modo consapevolmente non veritiero, un sostanziale rifiuto di cure da parte dell'ospedale dopo una diagnosi, indicando soggetti ben individuati come presunti responsabili. I motivi di ricorso, indicati come tre, sono stati ritenuti manifestamente infondati perché riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito. In particolare, il ricorrente sosteneva che, essendo stato archiviato il procedimento nei confronti dei sanitari, il fatto non potesse integrare il reato contestato o dovesse essere diversamente qualificato; la Corte di cassazione ha invece ritenuto che il reato presupposto sia escluso solo quando l'accusa sia del tutto inverosimile, assurda o grottesca, evenienza non ravvisabile nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 367 c.p.

    La diversa qualificazione ex art. 367 c.p. è stata esclusa perché, nel caso concreto, la denuncia falsa e consapevole riguardava fatti presentati come seri e non come accuse assurde o inverosimili; pertanto il reato presupposto non poteva dirsi insussistente sulla base della sola archiviazione del procedimento contro i sanitari.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di falsa denuncia/false imputazioni, l'archiviazione del procedimento a carico delle persone accusate non è di per sé sufficiente a escludere il reato, poiché rileva piuttosto se l'accusa originaria fosse priva dei caratteri minimi di serietà e consistenza.
  • Il reato presupposto può ritenersi escluso solo quando la notizia o l'accusa sia oggettivamente assurda, inverosimile o grottesca; se invece la denuncia investe fatti e soggetti specificamente individuati e presenta un contenuto astrattamente credibile, la fattispecie resta configurabile.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già adeguatamente valutate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCalunnia
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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