Cassazione Civile, Ordinanza n. 21362/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito notificato a un datore di lavoro per il recupero di benefici contributivi fruiti in relazione al mese di ottobre 2017, oltre sanzioni civili e somme accessorie. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione della società, ritenendo che, in assenza di omissioni contributive sostanziali e in presenza del solo ritardo nella trasmissione delle comunicazioni UNIEMENS, non potesse negarsi la regolarità contributiva né la conseguente fruizione degli sgravi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, l. n. 296/2006 e degli artt. 3, comma 2, lett. a), e 4, comma 3, d.m. 30.1.2015, sostenendo che la mancata trasmissione dei modelli UNIEMENS entro il termine ordinario e nemmeno entro il termine di 15 giorni assegnato con l'invito a regolarizzare integra un'irregolarità ostativa al rilascio del DURC e preclude i benefici contributivi, a prescindere dal successivo riscontro del pagamento dei contributi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, ai fini del godimento dei benefici contributivi, la regolarità contributiva non coincide con il solo pagamento dei contributi, ma richiede anche il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi, tra cui l'invio delle comunicazioni UNIEMENS. Poiché nella specie la società non aveva inviato le denunce né nei termini ordinari né nel termine assegnato per la regolarizzazione e non ricorrevano le ipotesi eccettuative previste dal d.m. 30.1.2015, l'omissione era sostanziale e ostativa al rilascio del DURC e agli sgravi. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, commi 1175 e 1176, L. 27 dicembre 2006, n. 296
I benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC e alla regolarità rispetto agli obblighi in materia di lavoro, sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro; la disciplina attuativa definisce modalità di rilascio del documento e irregolarità ostative.
art. 3, comma 1, D.M. 30 gennaio 2015
La verifica della regolarità riguarda i pagamenti dovuti e richiede che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive; la completezza e tempestività delle denunce è quindi parte del controllo di regolarità.
art. 3, commi 2 e 3, D.M. 30 gennaio 2015
Le ipotesi in cui la regolarità può comunque essere riconosciuta sono tassative e riguardano situazioni eccezionali, come rateizzazioni, sospensioni legislative o scostamenti non gravi.
art. 4, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015
In caso di irregolarità l'INPS invita alla regolarizzazione entro quindici giorni; decorso inutilmente il termine, la risultanza negativa si consolida e impedisce il rilascio del DURC.
art. 116, comma 8, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388
Richiamato come base per sanzioni civili e somme accessorie connesse al recupero dei benefici contributivi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.
La vicenda riguarda benefici contributivi previsti da tale legge, subordinati al possesso dei requisiti di regolarità contributiva.
Massime di principio
- La regolarità contributiva richiesta per accedere ai benefici normativi e contributivi non coincide con il solo pagamento dei contributi, ma comprende anche il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi che consentono all'ente previdenziale di verificare la posizione del datore di lavoro.
- L'omessa o tardiva trasmissione delle denunce retributive e contributive, quando impedisca il controllo tempestivo e completo dell'INPS, integra un'irregolarità sostanziale ostativa al rilascio del DURC, anche se successivamente i versamenti risultino corretti.
- L'invito alla regolarizzazione assegnato dall'ente previdenziale ha rilievo decisivo: se il datore non regolarizza entro il termine di quindici giorni e non ricorrono le eccezioni tassative previste dalla disciplina attuativa, la condizione di regolarità non può considerarsi sussistente.
- Il DURC è un documento di certificazione della regolarità contributiva, ma la sua utilità presuppone l'esistenza dei requisiti sostanziali e formali richiesti dall'ordinamento; in difetto, la mera regolarità materiale del pagamento non basta a fondare il diritto agli sgravi.
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