Cassazione Civile, Ordinanza n. 21302/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due intimazioni di pagamento relative a cartelle esattoriali per contributi previdenziali dovuti a una cassa professionale. In primo grado il tribunale ha dichiarato prescritti alcuni dei crediti contributivi e ha rigettato la domanda riconvenzionale della cassa contro l’agente della riscossione, volta a ottenere il risarcimento del danno per la perdita dei crediti a causa della prescrizione. In appello la cassa ha ottenuto la condanna dell’agente della riscossione al risarcimento del danno, quantificato nell’importo delle cartelle prescritte al netto di spese di notifica e oneri di riscossione; l’appello incidentale dell’agente è stato dichiarato inammissibile. Nel ricorso per cassazione l’agente della riscossione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 4 d.l. 119/2018, sostenendo che lo stralcio dei debiti di importo inferiore a mille euro opererebbe automaticamente e avrebbe dovuto essere applicato d’ufficio, con incidenza sul danno risarcibile; 2) violazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. 112/1999, per avere la corte d’appello affermato la sua responsabilità verso l’ente impositore per il mancato incasso dei crediti iscritti a ruolo; 3) violazione dell’art. 100 c.p.c., assumendo il difetto di interesse ad agire della cassa e la necessità del previo esperimento della procedura amministrativa di discarico per inesigibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non decisivo: la censura sullo stralcio ex lege dei debiti non indicava in concreto come tale sopravvenienza avrebbe potuto escludere o limitare la responsabilità risarcitoria dell’agente della riscossione per la prescrizione dei crediti. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo perché proponevano questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, relative alla disciplina del discarico per inesigibilità, senza dimostrare la loro previa deduzione nei gradi di merito e senza rispettare l’onere di autosufficienza. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; nulla è stato disposto verso il professionista rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di decisività e di specificità
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato per dedurre un vizio processuale, ma la relativa censura è ritenuta inammissibile perché nuova
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
regola il procedimento in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza
art. 4 d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018
invocato per sostenere lo stralcio automatico dei debiti di importo inferiore a mille euro; la Corte osserva che, per incidere sulla responsabilità risarcitoria, occorreva allegare e dimostrare che lo stralcio fosse anteriore alla prescrizione
artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999
richiamati dalla ricorrente come disciplina del discarico per inesigibilità e della responsabilità dell’agente della riscossione; la Corte non esamina il merito perché la questione è nuova
richiamato per sostenere il difetto di interesse ad agire dell’ente impositore; la censura è dichiarata inammissibile per novità
utilizzato per la liquidazione delle spese di lite
richiamato come aggiornamento dei parametri di liquidazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non viene applicato il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se, pur prospettando una violazione di legge astrattamente rilevante, non spiega in modo concreto quale incidenza decisiva avrebbe sulla statuizione impugnata.
- La richiesta di applicazione di una sopravvenienza normativa favorevole, per incidere su una condanna risarcitoria, deve essere accompagnata dall’allegazione del suo verificarsi in un momento idoneo a modificare causalmente il pregiudizio dedotto.
- Le questioni che implicano accertamenti di fatto e non risultano trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che il ricorrente indichi specificamente di averle già dedotte nei gradi di merito e dove ciò sia avvenuto.
- La deduzione in sede di legittimità di una questione nuova è inammissibile quando il ricorso non soddisfa l’onere di autosufficienza e non consente alla Corte il controllo ex actis della pregressa deduzione.
- La responsabilità dell’agente della riscossione verso l’ente creditore, quando venga affermata in relazione alla prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, non può essere elusa con richiami generici a procedure amministrative o a discipline di discarico non specificamente e tempestivamente dedotte.
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